Polizze catastrofali per le imprese: hai tempo fino al 31 Dicembre? Forse no...

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Nel Dicembre 2023 la Legge di Bilancio 2024 aveva introdotto, per tutte le imprese, l'obbligo di fare una polizza assicurativa riguardante gli eventi catastrofali. Siamo infine giunti al 2025: l'introduzione ha visto tempistiche diversificate rispetto alla dimensione aziendale e l'ultimo step, per le piccole imprese scatta il 31 Dicembre. Hai già provveduto?

Nat Cat: il 31 Dicembre 2025 (era) l'ultimo giorno!

📰 Informativa per le Imprese: Obbligo di Assicurazione contro i Rischi Catastrofali (CatNat)

🚨 Oggetto: Obbligo Assicurativo in Vigore e Scadenza per le PMI

Desideriamo richiamare la vostra attenzione sull'obbligo assicurativo contro i danni derivanti da eventi catastrofali (CatNat), come alluvioni, inondazioni, frane, terremoti, già in vigore dal 31 marzo 2024 per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia.

L'inosservanza di tale obbligo, a partire dal 1° luglio 2024 (per le grandi imprese), comporta l'impossibilità di accedere a contributi, indennizzi o risarcimenti statali (diretti o indiretti) per i danni subiti a seguito di tali eventi.

🗓Scadenza da non Dimenticare

Per le Piccole Imprese la scadenza per adempiere a questo obbligo è fissata al 31 dicembre 2025: è fondamentale agire per tempo.

💼 Cosa deve essere assicurato (e cosa no)

La norma prevede in particolare l'obbligo di assicurare:

  • Terreni e Fabbricati.
  • Impianti e Macchinari (anche strumentali).

️ Importante: La normativa attuale non prevede l'obbligo di assicurare le merci (scorte di magazzino, prodotti finiti, ecc.). Questo elemento è cruciale per la valutazione del rischio e della copertura necessaria.

L'assicurazione CatNat obbligatoria deve agire come una garanzia aggiuntiva alla copertura standard contro il rischio incendio che, idealmente, ogni azienda dovrebbe già avere per la propria tutela.

🛡Le Soluzioni

Pico opera tramite Wide Group, broker assicurativo indipendente, con tutte le principali Compagnie Assicurative e dispone delle soluzioni necessarie per consentirvi di adempiere a questo nuovo obbligo normativo grazie alla selezione dei migliori prodotti assicurativi attraverso strumenti digitali sviluppati interamente in-house o alla progettazione della migliore copertura assicurativa in termini di rapporto costi/benefici, di forza e di qualità della protezione.

Possiamo offrire:

  1. Polizza "Base" Obbligatoria (Adesione alla Norma): la copertura essenziale per adempiere alla normativa e non perdere l'accesso a eventuali aiuti statali. Questa polizza va ad integrare la vostra attuale polizza incendio.
  2. Soluzioni di Protezione Completa: spesso, la copertura "base" non è sufficiente per garantire una reale continuità operativa dopo un evento catastrofale. Possiamo strutturare programmi assicurativi più articolati per assicurare un reale e completo ripristino dei beni aziendali, che includano anche quegli elementi (come le merci) esclusi dall'obbligo, ma fondamentali per la vostra attività.

📄 Documentazione Necessaria per la Polizza Base

Per poter stipulare rapidamente la polizza "base" richiesta dalla normativa, sono sufficienti poche informazioni essenziali:

  • Visura camerale aggiornata dell'azienda.
  • Elenco completo dei siti (ubicazioni) da assicurare.
  • Per ogni sito, le caratteristiche costruttive del fabbricato.
  • Valore di ricostruzione del fabbricato.
  • Valore a nuovo di impianti e macchinari.

Vi invitiamo a contattarci per discutere la vostra posizione assicurativa e le migliori soluzioni per tutelare il vostro patrimonio aziendale.

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Di seguito un recap dei punti principali della normativa

Il DECRETO 30 gennaio 2025 n. 18, attuativo della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, introduceva "definitivamente" l'obbligo per tutte le imprese di assicurare gli eventi catastrofali a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale a partire dal 31 Marzo 2025.

In realtà la mancanza di tempo per analizzare la situazione di ogni cliente e prodotti di molte compagnie non ancora "pronti" hanno fatto sì che vi è stato un ulteriore differimento dei termini, in relazione alla dimensione delle imprese soggette all’obbligo di assicurarsi.

I termini sono quindi del primo aprile è stato spostato di nove mesi (al primo gennaio 2026) per le piccole e micro imprese, di sei mesi per le medie imprese (al primo ottobre 2025), mentre le grandi imprese, nessuna proroga: dovranno essere in regola già al primo aprile, potendo però beneficiare di un periodo di tolleranza di 90 giorni durante il quale non saranno esposte alle sanzioni previste dalla legge 213 (la potenziale perdita di contributi, agevolazioni e altri incentivi finanziari pubblici).

E così per le imprese come definite ai sensi della direttiva (Ue) 2023/2775:

  • Grandi imprese: primo Luglio 2025
  • Medie imprese: primo Ottobre 2025
  • Piccole imprese e Micro imprese: primo Gennaio 2026.

Quali sono gli eventi oggetto di copertura?

Le polizze devono garantire la copertura per danni derivanti da:

  • Terremoti: movimenti sismici con epicentro nelle aree riconosciute dagli enti nazionali competenti;
  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscita di acqua da corsi d’acqua, laghi o bacini artificiali, causata da fenomeni atmosferici estremi;
  • Frane: movimenti improvvisi di terra o roccia lungo versanti instabili.
ATTENZIONE

La polizza NatCat obbligatoria:

  • copre ESCLUSIVAMENTE i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto;
  • copre SOLAMENTE in caso di uno degli eventi previsti dalla norma;
  • NON copre i Danni Indiretti (quindi, ad esempio, la Business Interruption).

Su chi gravano gli obblighi di questa norma?

Le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, a esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).

Quali sono i beni soggetti all'obbligo assicurativo

I beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-ll, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile ossia: terreni, fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali (all'interno del decreto è possibile consultare le definizioni specifiche). Per quanto concerne i terreni la copertura è prestata nella forma "a primo rischio assoluto".

Quali sono i criteri "tecnici" stabiliti dal decreto

Limiti di indennizzo
  • Fino a 1 milione di euro: indennizzo pari al 100% della somma assicurata.
  • Tra 1 e 30 milioni di euro: indennizzo minimo pari al 70% della somma assicurata.
  • Oltre 30 milioni di euro o "grandi imprese" (*): limiti di indennizzo definiti liberamente tra le parti.
Scoperto a carico dell'assicurato
  • Fino a 30 milioni di euro: scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile.
  • Oltre 30 milioni di euro o "grandi imprese"(*) la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.

(*) Per "Grandi Imprese" si intendono società con fatturato superiore a €150M e/o 500 dipendenti.

Attenzione però alla definizione di "Grandi Imprese": l'art. 1 lettera o) del dm 18 intende "società con fatturato superiore a €150M e/o 500 dipendenti" mentre la Direttiva Ue 2023/2775 individua come Grandi Imprese quelle che raggiungono almeno due fra i seguenti criteri: a) Totale dello stato patrimoniale oltre 25 milioni di euro; b) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni oltre 50 milioni di euro; c) Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio oltre 250.

Il 31/03/2025 con il Decreto Legge n. 39 si è stabilito che la classificazione di "Grandi Imprese" è quella indicata dalla Direttiva Ue 2023/2775:

Art.1 comma 3: Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

Sono previste sanzioni per le aziende che non si adeguano? Alcune considerazioni.

La normativa non prevede sanzioni dirette per le aziende che decidono di non sottoscrivere la polizza obbligatoria contro i rischi catastrofali, tuttavia, il mancato adempimento sarà considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche (art. 1, comma 102, L. 213/2023), comprese quelle previste per la ricostruzione e il sostegno economico in caso di calamità naturali.

Ciò significa che, in caso di eventi distruttivi come terremoti o alluvioni, le aziende prive di copertura assicurativa non potranno beneficiare di aiuti statali, trovandosi così a dover affrontare da sole i costi delle perdite subite.

Inoltre le banche “potrebbero adottare” strategie diverse nei confronti delle aziende, come ad esempio aumentare la valutazione del rischio per le aziende non assicurate, influenzando così i tassi di interesse o le condizioni dei prestiti oppure proporre "obbligatoriamente" alle imprese clienti di stipulare una "loro" polizza CAT NAT come condizione per l’erogazione di finanziamenti o per il mantenimento di linee di credito esistenti.

Siamo comunque pronti.

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