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Protezione credito commercio internazionale - manager esamina contratti di vendita estera per tutelarsi dal fallimento del compratore

Vendere all’estero: e se fallisce il compratore?


La protezione del credito nel commercio internazionale è una questione complessa che va ben oltre la semplice stipula di una polizza credito. L’analisi che segue è proposta dal punto di vista della gestione del rischio e delle implicazioni assicurative per amministratori e imprese. Quando vendi all’estero, il rischio di mancato pagamento è molto elevato. La conoscenza del mercato e le informazioni sui buyer sono fattori cruciali, ma non bastano. Il recente convegno “Il fallimento del compratore e la protezione del credito nel commercio internazionale“, tenuto dall’Avv. Vartui Kurkdjian presso Confindustria Emilia, ha messo in luce aspetti spesso trascurati dagli esportatori italiani.

Come leggere questo approfondimento

Questo articolo affronta il tema dal punto di vista della gestione del rischio e delle implicazioni assicurative. I riferimenti a normative e procedure legali internazionali hanno valore orientativo: le valutazioni specifiche su contratti, clausole e diritto straniero competono a professionisti del diritto specializzati.

Protezione credito commercio internazionale: il rischio del fallimento del compratore

Protezione credito commercio internazionale: imprenditore italiano esamina contratti di vendita estera con cliente straniero

Quando si parla di polizza credito, il focus è quasi sempre sul mancato pagamento in sé. Tuttavia, troppo spesso ci si dimentica di un aspetto importantissimo: cosa può succedere se il cliente che non paga fallisce? L’azienda potrà essere soggetta all’azione di revocatoria fallimentare? Il rischio è duplice: non solo il compratore non ha pagato la fornitura, ma l’azienda potrebbe dover restituire anche i soldi già incassati in precedenza.

L’imprenditore che vuole tutelare i crediti commerciali della propria azienda deve pertanto ragionare su due fronti distinti. Il primo è il contratto di vendita con il compratore. Il secondo è il testo della polizza credito. Entrambi devono essere redatti con tutte le attenzioni necessarie.

Il contratto di vendita: la prima linea di protezione del credito internazionale

Come ha ben evidenziato l’Avv. Kurkdjian nel convegno, il modo in cui viene redatto il contratto di vendita assume particolare rilevanza. Le clausole contenute — specialmente quando il cliente è straniero e in relazione al Paese di destinazione delle merci — possono fare la differenza tra recuperare o non recuperare il dovuto.

Commettere qualche leggerezza nel contratto, o usare un testo standard senza considerare che la legge del Paese di destinazione presenta differenze significative, espone a notevoli rischi. Questi rischi diventano ancora più concreti quando il mancato pagamento si trasforma in un fallimento e interviene la revocatoria fallimentare. Si tratta di casi molto meno rari di quanto si possa ritenere.

Le clausole contrattuali fondamentali

Nella stesura del contratto è fondamentale inserire clausole specifiche, come ad esempio la riserva di proprietà. Occorre tuttavia considerare che ogni Stato ha normative differenti. Non aver eseguito una semplice procedura prevista dall’ordinamento locale — ad esempio, non sapere che in alcuni Paesi il contratto di vendita deve essere registrato presso l’apposito ufficio pubblico — potrebbe vanificare completamente l’azione del venditore.

L’Avv. Kurkdjian ha inoltre ricordato che è necessario prestare grande attenzione alle parole utilizzate nel contratto. Usare un termine piuttosto che un altro — anche se apparentemente sinonimi — può fare una grandissima differenza tra recuperare o non recuperare il dovuto. È il caso, ad esempio, della vendita tramite una società di leasing negli USA.

Sarà infine importante conoscere per tempo i termini di prescrizione per esercitare i diritti del creditore. In alcuni Paesi, una raccomandata come quella utilizzata in Italia non è sufficiente a interrompere la prescrizione. In questi casi occorre avviare un’azione giudiziale per tutelarsi correttamente. Questi aspetti sono disciplinati in Italia dal Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019), che ha riformato la materia delle procedure concorsuali e della revocatoria.

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La polizza credito e la protezione del credito nel commercio internazionale

Aver stipulato una polizza credito è sicuramente un’ottima premessa. Tuttavia, nei casi di revocatoria fallimentare, ci si potrebbe scoprire non tutelati. Il comportamento delle principali compagnie che operano in questo settore in Italia differisce significativamente. Non tutte offrono questa garanzia tra le condizioni standard. Quand’anche fosse inclusa, potrebbero esserci limitazioni importanti.

Una polizza credito non è mai un prodotto standard. È sempre una soluzione ritagliata su misura in relazione alle specificità dell’azienda — settore merceologico, Paesi di destinazione delle merci, tipologia di clienti. Pertanto, affidarsi a un broker specializzato nella protezione del credito per il commercio internazionale consente di inserire nel testo della polizza le clausole più adatte alla propria situazione.

Un esempio concreto: la clausola per la Germania

A titolo di esempio, ecco una clausola specifica che può essere inserita — o esclusa — da una polizza credito per le vendite verso la Germania:

“Con riferimento a Perdite derivanti dalla spedizione di merce a Clienti residenti in Germania l’Assicuratore sarà responsabile esclusivamente nel caso in cui l’Assicurato sia in possesso di una valida clausola di Riserva di Proprietà a termini della legge tedesca, nelle sue forme basilari ed estese, compreso clausole relative a lavorazione successiva della merce, partite / saldi correnti, trasferimenti anticipati. Eventuali inadempimenti rispetto a quanto previsto dalla clausola di Riserva di Proprietà che influenzano la posizione dell’Assicurato — in particolare per le modifiche alle condizioni di acquisto da parte del Cliente, porteranno alla revoca della Copertura Assicurativa a meno che l’Assicuratore non abbia confermato altrimenti per iscritto.”

Questo esempio dimostra quanto la protezione del credito nel commercio internazionale richieda competenze specifiche e un approccio personalizzato. Una clausola come questa può fare la differenza tra essere coperti o non esserlo nel momento del bisogno.

Protezione credito commercio internazionale: il ruolo del broker specializzato

L’importanza di affidarsi a un legale esperto di diritto internazionale per la redazione dei contratti di vendita, unitamente al supporto di un broker specializzato per la polizza credito, è fondamentale. Solo questa combinazione consente di costruire una protezione davvero efficace.

In qualità di broker specializzati nell’assicurazione del credito commerciale da oltre trentacinque anni, affianchiamo le aziende nella scelta e nella gestione delle polizze più adatte alle loro specificità. Analizziamo i mercati di destinazione, verifichiamo le clausole contrattuali e confrontiamo le offerte di tutte le principali compagnie per garantire la copertura più completa possibile. Per sapere come Pico Adviser accompagna le PMI nella protezione del credito internazionale, visita la nostra pagina dedicata.

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FAQ – Protezione Credito Commercio Internazionale

Cos’è la revocatoria fallimentare e perché riguarda gli esportatori italiani?

La revocatoria fallimentare è un’azione legale con cui il curatore del fallimento di un’azienda può chiedere la restituzione di pagamenti ricevuti dal fallito nei mesi precedenti alla dichiarazione di insolvenza. Per un esportatore italiano significa che non solo il compratore estero non ha pagato l’ultima fornitura, ma potrebbe essere obbligato a restituire anche somme già incassate in precedenza — amplificando enormemente il danno economico.

Il rischio è concreto e spesso sottovalutato. Il Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019) ha riformato la materia in Italia, ma ogni Paese ha normative proprie sulla revocatoria. Una polizza credito non strutturata correttamente potrebbe non coprire questo rischio specifico: è essenziale verificare le clausole con un broker specializzato in protezione del credito per il commercio internazionale.

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Quali clausole contrattuali proteggono il venditore nel commercio internazionale?

La clausola di riserva di proprietà è tra le più importanti: permette al venditore di mantenere la proprietà della merce fino al pagamento completo. Tuttavia, ogni Paese ha normative differenti sulla sua validità e applicabilità. In Germania, ad esempio, la riserva di proprietà deve rispettare requisiti specifici della legge locale nelle sue forme basilari ed estese. In altri Paesi il contratto deve essere registrato presso un ufficio pubblico per essere opponibile ai terzi.

Fondamentale anche la scelta della legge applicabile al contratto, del foro competente e dei termini di prescrizione. In alcuni Paesi una raccomandata non è sufficiente a interrompere la prescrizione: occorre avviare un’azione giudiziale. Come evidenziato dall’Avv. Kurkdjian nel convegno presso Confindustria Emilia, usare un contratto standard senza adattarlo alla legge del Paese di destinazione espone a rischi spesso irreversibili.

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Una polizza credito copre sempre il rischio di revocatoria fallimentare?

No. Il comportamento delle principali compagnie che operano in Italia differisce significativamente su questo punto. Non tutte includono la copertura della revocatoria fallimentare tra le condizioni standard. Quand’anche fosse inclusa, potrebbero esserci limitazioni importanti legate al Paese del compratore, all’entità del credito o alle clausole contrattuali adottate dal venditore.

Una polizza credito non è mai un prodotto standard: è sempre una soluzione costruita sulle specificità dell’azienda — settore merceologico, mercati di destinazione, tipologia di clienti. Affidarsi a un broker specializzato consente di verificare che la polizza includa le clausole necessarie e di negoziare condizioni adeguate con le compagnie, invece di accettare passivamente un testo standard che potrebbe rivelarsi insufficiente nel momento del bisogno.

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Cosa succede se vendo tramite leasing negli USA e il compratore non paga?

La vendita tramite una società di leasing negli USA presenta specificità legali significative che rendono la strutturazione contrattuale particolarmente delicata. La scelta delle parole nel contratto — anche tra termini apparentemente sinonimi — può determinare la differenza tra recuperare o non recuperare il dovuto in caso di insolvenza. Il diritto statunitense prevede un sistema di garanzie reali (security interests) disciplinato dall’Uniform Commercial Code (UCC) che differisce profondamente dalla riserva di proprietà italiana.

Questo è uno dei casi in cui la combinazione tra un legale esperto di diritto commerciale internazionale e un broker specializzato nella protezione del credito per il commercio internazionale è indispensabile. Il contratto deve essere strutturato secondo le norme locali, e la polizza credito deve essere verificata per assicurare che la copertura sia effettiva anche in questo scenario specifico.

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Perché affidarsi a Pico Adviser per la protezione del credito internazionale?

Pico Adviser è broker assicurativo indipendente attivo dal 1991, iscritto al RUI con numero E000400844, parte del network Credea presente in oltre 40 Paesi. Da oltre trentacinque anni affianca le aziende esportatrici nella scelta e nella gestione delle polizze credito più adatte alle loro specificità: settore merceologico, mercati di destinazione, tipologia di clienti e clausole contrattuali adottate.

In quanto broker indipendente, confronta le offerte di Allianz Trade, Atradius, Coface e altri operatori specializzati per identificare la copertura più adeguata — verificando in particolare che la polizza includa le clausole necessarie per i mercati di interesse e che la protezione sia effettiva anche nei casi di revocatoria fallimentare. La presenza nel network Credea in oltre 40 Paesi garantisce competenze locali sui principali mercati di esportazione italiani.

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Fonti: Avv. Vartui Kurkdjian — LinkedIn; Codice della Crisi d’Impresa D.Lgs. 14/2019 — Normattiva.

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