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Amministratori crisi d'impresa polizza D&O: consulente assicurativo in riunione con documentazione

Governance d’impresa: tutelare gli Amministratori con le polizze?


Gli amministratori crisi d’impresa polizza D&O: tre concetti strettamente legati dalla nuova normativa. La legge sulla crisi d’impresa inasprisce infatti la posizione degli amministratori e rende molto più probabile che sia loro contestato un illecito di natura dolosa. Occorre pertanto prestare grande attenzione alla polizza D&O perché in tal caso NON si attiverà.

Amministratori e crisi d’impresa: la nuova normativa

In un contesto di doveri e obblighi già così delicato, il nuovo Codice della Crisi d’Impresa aggrava maggiormente i rischi per gli amministratori nella gestione del patrimonio della società. L’art. 378 del Codice della Crisi aggiorna gli articoli 2476 e 2486 del Codice Civile stabilendo che gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può pertanto essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

La precedente normativa prevedeva, al contrario, che l’azione potesse essere proposta solo ed esclusivamente dalla società — evento quindi piuttosto raro. I manager aziendali sono così chiamati a rispondere illimitatamente con il proprio patrimonio personale in caso di richieste di risarcimento dovute ad azioni colpose che abbiano causato una perdita patrimoniale della società, dei soci e/o dei creditori sociali.

La diligenza dell’amministratore nella crisi d’impresa

Con il nuovo diritto societario la diligenza dell’amministratore nell’adempimento dei doveri dell’incarico non è più riferibile al concetto di “diligenza del buon padre di famiglia”. È ora identificata da un criterio oggettivo — la natura dell’incarico — e un criterio soggettivo — le specifiche competenze.

La “natura dell’incarico” implica il richiamo alla diligenza professionale secondo l’art. 1176 c. 2 c.c.: la diligenza esigibile è quella tipica del gestore professionale di impresa altrui, in concreta relazione alle caratteristiche oggettive dell’impresa e alla funzione espletata da ciascun amministratore. Le scelte degli amministratori devono pertanto essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato.

Doveri e rischi degli amministratori con il 2086 c.2

L’art. 2380-bis c.c. stabilisce che la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori. Stabilisce inoltre che si svolga nel rispetto del nuovo secondo comma dell’art. 2086 c.c.:

“L’imprenditore… ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale…”

L’art. 2476 c.c. stabilisce inoltre che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Cosa implica pertanto l’inosservanza del 2086 c.2? Cosa succede se gli amministratori NON hanno istituito un assetto adeguato per la rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale?

Le polizze assicurative aziendali per gli amministratori in crisi d’impresa

Ogni azienda dispone della polizza di responsabilità civile — la cosiddetta RCT/O — strumento che copre i danni a cose e le lesioni a persona causate a terzi e ai dipendenti dell’azienda. È tuttavia importante ricordare che non tutti i possibili danni a terzi sono generalmente coperti dalla polizza aziendale. Questa può prevedere esclusioni o limiti nelle varie garanzie — sono esclusi ad esempio i danni economici diversi da lesioni a persona o danni a cose.

Ciò che preme evidenziare è che la polizza RCT/O NON protegge gli amministratori da richieste di risarcimento relative al loro incarico.

La polizza D&O per gli amministratori in caso di crisi d’impresa

La Polizza D&O — Directors’ & Officers’ Liability — è una polizza di responsabilità civile che tutela chi, all’interno di una società, riveste la carica di amministratore, dirigente o sindaco. Tutela inoltre i membri del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione, i revisori contabili, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e gli eventuali amministratori di fatto.

In linea generale i manager possono essere chiamati a rispondere per le seguenti azioni di responsabilità:

  • Violazioni degli obblighi stabiliti dal Codice Civile e dallo statuto di impresa.
  • Violazioni della normativa in materia di dati personali.
  • Inquinamento.
  • Sanzioni, multe e ammende comminate alla società.
  • Mobbing.
  • Procedimenti aventi ad oggetto danni materiali e/o danni corporali di terzi.
  • Fatti colposi con impatti nell’ambito del processo produttivo e/o nell’erogazione di servizi aziendali.
  • Fallimento della società e/o ammissione della società a procedure concorsuali.
  • Azioni sociali e/o di terzi.

Ma non solo. Anche per le conseguenze penali dell’errore di un collaboratore, per i danni causati da un nuovo sistema EDP approvato senza test adeguati, per imposte non correttamente versate, per omissioni a bilancio di possibili ammortamenti. Anche un mero sospetto può dar luogo ad indagini nei confronti dell’amministratore.

Le coperture della polizza D&O

La polizza D&O protegge il patrimonio personale delle persone assicurate dalle richieste di risarcimento da parte di terzi — creditori sociali, singoli soci, dipendenti, consulenti, banche. Anticipa inoltre le spese legali sostenute per la difesa da tali richieste. In particolare copre:

  • Richieste di risarcimento per fatti colposi — si faccia ben attenzione a questo punto.
  • Spese per procedimenti speciali: spese relative ad indagini di organi od autorità di vigilanza.
  • Spese di pubblicità: spese inerenti la reputazione della società a seguito di un sinistro.
  • Spese impreviste.
  • Spese di viaggio: spese inerenti la partecipazione ad un giudizio riconducibile ad un sinistro.
  • Il rimborso di quanto pagato dalla società per tenere indenne il management coinvolto in richieste di risarcimento.

Ritornando pertanto all’inasprimento della posizione degli amministratori in caso di crisi d’impresa: laddove all’assicurato sia contestato un illecito di natura dolosa — fatto che con la nuova legge è diventato molto più probabile — la polizza D&O NON si attiverà.

Con l’incremento delle imputazioni dolose nei confronti degli amministratori occorrono pertanto ulteriori tutele. In particolare è necessaria una Polizza di Tutela Legale che risponda tempestivamente quando l’amministratore riceve un’accusa di rilevanza penale. Questo perché l’assicuratore D&O, qualora l’indagine NON faccia prevedere una futura richiesta di risarcimento, NON interverrà. È bene infine ricordare che quando l’imputazione è di natura dolosa, nessuna copertura assicurativa interverrà ai sensi dell’art. 1900 c.c.

La polizza di tutela legale per gli amministratori in crisi d’impresa

La D&O tutela il patrimonio dell’assicurato rimborsando il danno a lui ascritto. La polizza di tutela legale rimborsa invece le spese legali sostenute — laddove l’assicuratore D&O non intervenga o intervenga parzialmente — soprattutto per i casi dove la strategia difensiva assume una rilevanza determinante che solo attraverso un proprio legale di fiducia si può costruire.

In tutti i casi di indagine per un reato di natura dolosa è necessaria anche una polizza di tutela legale penale che garantisce:

  • Un difensore per ogni imputato, persona fisica o giuridica.
  • L’assistenza legale per i testimoni.
  • L’immediata copertura delle spese legali e peritali anche in caso di imputazioni per reato doloso.
  • La libera scelta del difensore e dei periti senza limitazioni territoriali.
  • L’assistenza anche nel procedimento ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento).
  • Massimali alti e realmente capienti di tutte le spese legali, peritali e giudiziarie.

Il servizio fornito da Pico Adviser — analisi dei rischi e verifica delle coperture assicurative — è un complemento indispensabile per le imprese che devono istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Per approfondire la copertura D&O, visita la nostra pagina dedicata alla Polizza D&O per Amministratori e Dirigenti.

Vuoi saperne di più sulla tutela degli amministratori in caso di crisi d’impresa?

Amministratori crisi d'impresa: schema delle responsabilità e coperture assicurative D&O e tutela legale

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FAQ — Amministratori crisi d’impresa e polizza D&O

Cosa cambia per gli amministratori con il Codice della Crisi d’Impresa?

Il Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto l’obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati per rilevare tempestivamente la crisi. Gli amministratori rispondono ora illimitatamente con il patrimonio personale anche verso i creditori sociali, non solo verso la società. Il rischio di imputazioni dolose è pertanto aumentato significativamente.

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La polizza D&O copre sempre gli amministratori in crisi d’impresa?

No. La polizza D&O copre esclusivamente i fatti colposi. Laddove all’amministratore venga contestato un illecito di natura dolosa — situazione resa più probabile dal nuovo Codice della Crisi — la polizza D&O non si attiverà. Ai sensi dell’art. 1900 c.c., nessuna copertura assicurativa interviene per fatti dolosi.

Per questa ragione è necessaria anche una Polizza di Tutela Legale Penale, che copre le spese legali anche nei procedimenti per reati dolosi e garantisce la libera scelta del difensore.

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Qual è la differenza tra polizza D&O e polizza RCT/O per gli amministratori?

La polizza RCT/O copre i danni a cose e le lesioni a persona causate a terzi dall’attività aziendale, ma non protegge gli amministratori da richieste di risarcimento legate al loro incarico gestionale. La polizza D&O è invece specificamente progettata per tutelare il patrimonio personale di amministratori, dirigenti e sindaci da azioni di responsabilità.

Le due coperture sono complementari e non intercambiabili. Pico Adviser analizza entrambe per identificare eventuali gap di protezione nel profilo assicurativo aziendale.

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Cosa copre la polizza di tutela legale penale per amministratori?

La polizza di tutela legale penale garantisce un difensore per ogni imputato, l’assistenza legale per i testimoni e la copertura immediata delle spese legali e peritali anche per imputazioni dolose. Prevede la libera scelta del difensore senza limitazioni territoriali e l’assistenza nel procedimento di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.

A differenza della D&O, interviene già nella fase investigativa, quando l’assicuratore D&O non è ancora operativo perché non è prevedibile una futura richiesta di risarcimento.

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