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Collegio sindacale italiano analizza documenti rischi aziendali Piano Trasferimento Assicurativo

Caro Sindaco… la vuoi far eseguire un’analisi dei rischi?


L’analisi che segue è proposta dal punto di vista della gestione del rischio e delle implicazioni assicurative. L’analisi dei rischi è oggi un elemento centrale del Codice della Crisi d’Impresa: sindaci e amministratori sono chiamati a garantire adeguati assetti organizzativi, pena la responsabilità solidale per omessa vigilanza. Come broker assicurativo specializzato, affianchiamo le imprese nella valutazione dei rischi e nella predisposizione del Piano di Trasferimento Assicurativo.

Come leggere questo approfondimento

Questo articolo affronta il tema dal punto di vista della governance, del rischio d’impresa e delle implicazioni assicurative. Le valutazioni giuridiche e di compliance normativa competono a professionisti specializzati.

La Continuità Aziendale nel Codice della Crisi d’Impresa

La mancata adozione di “adeguati assetti” da parte di un’impresa in crisi costituisce una grave irregolarità sanzionabile. La responsabilità dei sindaci nel Codice della Crisi è oggi un tema centrale per ogni organo di controllo.

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La Circolare n. 27 del 2022 di Assonime sui doveri e le responsabilità degli organi sociali per la prevenzione e gestione della crisi rileva come, ai fini dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, vi sia anche l’esigenza di verificare sia i rischi cui è soggetta l’impresa sia se le polizze assicurative siano adeguate.

Secondo la prassi, la crisi d’impresa rispecchia l’incapacità dell’azienda di generare adeguati flussi di cassa, presenti e futuri, necessari a garantire l’adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate.

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83, ha come principio fondante la rilevazione precoce della crisi con l’introduzione del cosiddetto “sistema di allerta”.

L’impresa deve dotarsi di un sistema che consenta una diagnosi precoce dello stato di difficoltà, evitando che il ritardo nel considerare i segnali di crisi possa condurre ad uno stato di crisi irreversibile.

Responsabilità sindaci e Codice della Crisi: adeguati assetti e vigilanza

Il collegio sindacale ha il compito di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci sono tenuti a verificare che l’assetto sia stato definito sulla base di una corretta individuazione dei rischi da presidiare e delle misure da adottare, in considerazione della natura e dimensioni dell’impresa e tenendo conto dei costi e benefici che comportano, al fine di evitare che la gestione prosegua senza un’adeguata percezione dei sintomi di squilibrio.

Spetta ai sindaci segnalare all’organo amministrativo la mancata istituzione di assetti organizzativi, nonché la loro non adeguatezza rispetto ai fini indicati dalla legge.

I sindaci sono quindi oggi chiamati a un controllo più attento: devono rilevare ex ante eventuali mancanze o irregolarità attraverso i loro poteri informativi ed ispettivi, segnalarle tempestivamente agli amministratori e instaurare con essi una dialettica collaborativa continua.

L’art. 25-octies del Codice della Crisi prevede che la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo sia “valutata ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c.”. Ne consegue che l’omessa o ritardata attivazione dell’organo di controllo può essere considerata condotta idonea e concorrente a causare il danno determinato dall’operato degli amministratori, fondando la responsabilità solidale dei sindaci ai sensi dell’art. 2407 c.c.

Gli Indicatori della Crisi d’Impresa: Cosa Monitorare

Gli elementi da monitorare e gli indicatori di una possibile insorgenza di crisi che possa minare la continuità aziendale sono diversi e di diverso tipo. La Circolare n. 27/2022 di Assonime li classifica in tre categorie principali.

Indicatori Finanziari

Rientrano in questa categoria: deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo; prestiti a scadenza fissa prossimi alla scadenza senza prospettive di rinnovo; eccessiva dipendenza da prestiti a breve per finanziare attività a lungo termine.

Sono inoltre indicatori critici: indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori; flussi di cassa storici o prospettici negativi; principali indici economico-finanziari negativi.

Ulteriori segnali da monitorare includono: consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività; difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati; incapacità di pagare i debiti alla scadenza; incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti. Rileva anche il cambiamento delle forme di pagamento dei fornitori da “a credito” a “pagamento alla consegna”. Va monitorata inoltre l’incapacità di ottenere finanziamenti per nuovi investimenti.

Indicatori Gestionali

Tra gli indicatori gestionali rientrano: l’intenzione della direzione di liquidare l’impresa o cessare le attività; la perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza sostituzione. Sono inoltre segnali rilevanti: la perdita di mercati fondamentali, clienti chiave, contratti di distribuzione o fornitori importanti; le difficoltà con il personale; la scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti; la comparsa di concorrenti di grande successo.

Altri Indicatori Critici

Rientrano in questa categoria: il capitale ridotto al di sotto dei limiti legali; procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, comportino richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non può far fronte; modifiche di leggi o regolamenti che possano influenzare negativamente l’impresa.

Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa — o contro i quali è stata stipulata una polizza con massimali insufficienti.

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Responsabilità sindaci Codice della Crisi: dal risk management alla pratica

Alla base di tutto c’è l’esigenza per l’azienda di implementare il sistema di risk management: il processo mediante il quale si misurano o stimano i rischi e si sviluppano strategie per governarli. Queste strategie comprendono come evitare il rischio, come ridurne gli effetti negativi, come trasferirlo a terze parti e come pianificarne le conseguenze.

È tuttavia importante ricordare che non tutti i rischi si possono trasferire. E non conoscere tutti i rischi non implica certo di poterli evitare.

Il quadro sinottico non basta: responsabilità sindaci e Codice della Crisi

Non è sufficiente che l’organo di controllo chieda ogni anno all’assicuratore il cosiddetto “quadro sinottico” delle polizze. Ciò non mette al riparo né l’azienda, né l’organo gestorio, né l’organo di controllo dalle conseguenze dei rischi di crisi dell’impresa.

Una polizza assicurativa può anche essere redatta benissimo, ma per tanti motivi non è detto che copra i rischi specifici dell’impresa. Non è certo grazie a un elenco di polizze, garanzie e massimali che si può verificare se il Piano di Trasferimento Assicurativo sia adeguato ai rischi cui è soggetta l’azienda.

Far eseguire da un consulente specializzato (come Pico Adviser) un’analisi dei rischi — disponendo così di una relazione completa che descrive e analizza rischi puri e rischi finanziari dell’impresa, e come questi “sono” o “non sono” trasferiti — consente all’organo gestorio e all’organo di controllo di mettersi al riparo dalle possibili conseguenze derivanti da “danni catastrofali” ed evitare la crisi dell’impresa.

Pico Adviser è uno dei pochi broker italiani specializzato in analisi dei rischi e Assicurazione Credito Commerciale che può pertanto supportare l’azienda nelle considerazioni relative ai rischi del credito e alla continuità aziendale.

Adeguati assetti e continuità aziendale: conclusioni operative

Non è quindi il caso di farsi trarre in inganno dalla “buona salute” della propria impresa: anche le aziende sane non sono immuni da rischi, soprattutto in un contesto sempre più mutevole e incerto come quello attuale.

Gli organi sociali hanno il dovere di attivare il più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi per l’intercettazione precoce della difficoltà dell’impresa. È bene ricordare inoltre che l’art. 2086 c.c. indica che gli assetti devono essere adeguati in relazione alla complessità dell’impresa.

Predisporre un’adeguatezza degli assetti non implica, ad esempio per una micro-impresa, dover fare cose oltre la propria portata. Tuttavia qualcosa sarà comunque necessario fare, perché l’inazione degli amministratori non li discolperà in caso di crisi.

La responsabilità sindaci nel Codice della Crisi impone un approccio proattivo. Commissionare a Pico Adviser un’analisi dei rischi significa investire una piccolissima cifra in relazione ai possibili danni cui è soggetta l’azienda.

Responsabilità sindaci Codice della Crisi: la domanda finale

La vogliamo fare un’analisi dei rischi… prima che sia troppo tardi?

La responsabilità solidale prevista dall’art. 2407 c.c. non è un’ipotesi remota: è il risultato concreto di un’omessa vigilanza. Il Codice della Crisi non chiede sforzi straordinari, ma chiede consapevolezza documentata dei rischi aziendali.

Un’analisi dei rischi professionale non è solo uno strumento di compliance normativa: è inoltre la base per decisioni informate su massimali, franchigie, esclusioni e limiti di indennizzo che un semplice “quadro sinottico” non può mai evidenziare.

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Pubblichiamo articoli basati su analisi, studi di mercato e soluzioni assicurative proposti dalle principali compagnie del settore. Lo facciamo perché riteniamo che queste informazioni possano essere utili ad imprenditori e professionisti che ci seguono: a volte si tratta di un report o di un’analisi economica, altre volte di un prodotto o di un tipo di copertura specifica che potrebbe rispondere a un’esigenza concreta. La pubblicazione di questi contenuti non implica alcun rapporto preferenziale tra noi e la fonte citata. Ogni articolo riporta infatti il link alla fonte originale perché il nostro unico interesse è che tu abbia le informazioni giuste per fare scelte consapevoli: puoi approfondire direttamente con la fonte o contattarci per un confronto.


Domande frequenti sulla responsabilità sindaci e il Codice della Crisi

Cosa prevede il Codice della Crisi in merito alla responsabilità dei sindaci?

Il Codice della Crisi d’Impresa impone ai sindaci di vigilare sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e di segnalare tempestivamente eventuali irregolarità agli amministratori. L’omessa o ritardata attivazione può fondare la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2407 c.c.

Quali sono gli indicatori di crisi d’impresa da monitorare secondo Assonime?

La Circolare n. 27/2022 di Assonime classifica gli indicatori in tre categorie: finanziari (deficit patrimoniale, flussi di cassa negativi, incapacità di pagare i debiti), gestionali (perdita di clienti chiave, difficoltà con il personale) e altri indicatori critici (procedimenti legali, polizze assicurative inadeguate o assenti).

Il quadro sinottico delle polizze è sufficiente per adempiere agli obblighi del Codice della Crisi?

No. Il quadro sinottico elenca polizze, garanzie e massimali, ma non verifica se il Piano di Trasferimento Assicurativo sia adeguato ai rischi specifici dell’impresa. È necessaria un’analisi dei rischi professionale che descriva e valuti i rischi puri e finanziari e il loro effettivo trasferimento.

Cosa si intende per Piano di Trasferimento Assicurativo?

Il Piano di Trasferimento Assicurativo è il documento che descrive come i rischi aziendali identificati vengono trasferiti attraverso coperture assicurative. Consente agli organi di controllo e gestori di verificare l’adeguatezza della protezione rispetto alle esposizioni reali dell’impresa.

Come può Pico Adviser supportare sindaci e amministratori nel rispetto del Codice della Crisi?

Pico Adviser è tra i pochi broker italiani specializzati in analisi dei rischi. Produce una relazione completa che descrive e analizza rischi puri e finanziari dell’impresa, verifica l’adeguatezza del Piano di Trasferimento Assicurativo e supporta gli organi sociali nella gestione proattiva della continuità aziendale.