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La Continuità Aziendale nel Codice della Crisi d’Impresa
La mancata adozione di “adeguati assetti” da parte di un’impresa in crisi costituisce una grave irregolarità sanzionabile. Nei casi di crisi riconducibili a questa omissione, la giurisprudenza più recente indica la responsabilità solidale dell’organo di controllo per l’omessa o tardiva vigilanza sull’operato degli amministratori.
La Circolare n. 27 del 2022 di Assonime sui doveri e le responsabilità degli organi sociali per la prevenzione e gestione della crisi rileva come, ai fini dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, vi sia anche l’esigenza di verificare sia i rischi cui è soggetta l’impresa sia se le polizze assicurative siano adeguate.
Secondo la prassi, la crisi d’impresa rispecchia l’incapacità dell’azienda di generare adeguati flussi di cassa, presenti e futuri, necessari a garantire l’adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate.
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, così come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83, ha invece come principio la rilevazione precoce della crisi dell’impresa con l’introduzione del cosiddetto “sistema di allerta”.
L’impresa deve dotarsi di un sistema che consenta una diagnosi precoce dello stato di difficoltà, evitando che il ritardo nel considerare i segnali di crisi possa condurre ad uno stato di crisi irreversibile.
La Responsabilità dell’Organo di Vigilanza e Controllo
Il collegio sindacale ha il compito di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa e sul suo concreto funzionamento.
I sindaci sono tenuti a verificare che l’assetto sia stato definito sulla base di una corretta individuazione dei rischi da presidiare e delle misure da adottare in considerazione della natura e dimensioni dell’impresa, tenendo conto dei costi e benefici che comportano, al fine di evitare che la gestione dell’impresa prosegua senza un’adeguata percezione dei sintomi di squilibrio.
Spetta ai sindaci di segnalare all’organo amministrativo la mancata istituzione di assetti organizzativi così come la non adeguatezza rispetto ai fini indicati dalla legge.
I sindaci sono quindi oggi chiamati ad un controllo più attento, rilevando ex ante eventuali mancanze o irregolarità attraverso i loro poteri informativi ed ispettivi, segnalandoli tempestivamente agli amministratori e instaurando con essi una dialettica collaborativa continua.
L’art. 25-octies del Codice della Crisi prevede che la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo è “valutata ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c.”. Ne consegue che l’omessa o ritardata attivazione dell’organo di controllo può essere considerata condotta idonea e concorrente a causare il danno, determinato dall’operato degli amministratori, e fondare la responsabilità solidale dei sindaci ai sensi dell’art. 2407 c.c.
Gli Indicatori della Crisi d’Impresa: Cosa Monitorare
Gli elementi da monitorare e gli indicatori di una possibile insorgenza di una situazione che possa minare la continuità aziendale sono diversi e di diverso tipo. La Circolare n. 27/2022 di Assonime li classifica in tre categorie principali.
Indicatori Finanziari
Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine; indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori; bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi; principali indici economico-finanziari negativi; consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa; difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi; incapacità di pagare i debiti alla scadenza; incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”; incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.
Indicatori Gestionali
Intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività; perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione; perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti; difficoltà con il personale; scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti; comparsa di concorrenti di grande successo.
Altri Indicatori Critici
Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari; procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte; modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa.
Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa (o contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti).
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Il Sistema di Risk Management: Dalla Teoria alla Pratica
Alla base di tutto c’è l’esigenza per l’azienda di implementare (introdurre, verificare, migliorare quanto in essere) il sistema di risk management, il processo mediante il quale si misurano o stimano i rischi e si sviluppano delle strategie per governarli: come evitare il rischio, come ridurne gli effetti negativi, come trasferirli a terze parti e come pianificarne le conseguenze.
Ma non tutti i rischi si possono trasferire. E non conoscere tutti i rischi non implica certo di poterli evitare.
Il Quadro Sinottico delle Polizze Non Basta
Infine, non è sufficiente che l’organo di controllo chieda ogni anno dall’assicuratore il cosiddetto “quadro sinottico” delle polizze! Ciò non mette al riparo né l’azienda, né l’organo gestorio, né l’organo di controllo dalle conseguenze dei rischi di crisi dell’impresa.
Una polizza assicurativa può anche essere fatta benissimo, ma (per tanti motivi) non è detto che copra i rischi dell’impresa. Non è certo grazie ad un elenco di polizze, di garanzie e di massimali che si possa verificare se il Piano di Trasferimento Assicurativo dell’impresa sia adeguato o meno ai rischi cui è soggetta.
Far eseguire da un consulente specializzato (come Pico Adviser) un’analisi dei rischi, disporre così di una relazione completa che descrive ed analizza rischi puri e rischi finanziari dell’impresa, come questi “sono” o “non sono” trasferiti, consente all’organo gestorio (e all’organo di controllo) di mettersi al riparo dalle possibili conseguenze derivanti da “danni catastrofali” ed evitare la crisi dell’impresa.
Pico Adviser è uno dei pochi broker italiani specializzato in analisi dei rischi e polizze sui crediti commerciali che può quindi supportare l’azienda in considerazioni relative ai rischi del credito e alla continuità aziendale.
La “Buona Salute” Non È Tutto: Conclusioni Operative
Non è quindi il caso di farsi trarre in inganno dalla “buona salute” della propria impresa in quanto anche le aziende sane non sono immuni da rischi, soprattutto in un contesto sempre più mutevole ed incerto come quello attuale.
Se gli organi sociali hanno il dovere e le responsabilità di attivare il più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi dell’impresa per l’intercettazione precoce della situazione di difficoltà dell’impresa e per la sua efficiente soluzione, è bene anche ricordare che l’art. 2086 c.c. indica che gli assetti devono essere sì adeguati, ma adeguati in relazione alla complessità dell’impresa.
Predisporre un’adeguatezza degli assetti non implica, ad esempio per una micro-impresa, dover fare cose oltre la propria portata, ma sicuramente qualcosa sarà necessario fare perché l’inazione degli amministratori non li discolperà in caso di crisi, anzi!
Commissionare a Pico Adviser un’analisi dei rischi significa investire una piccolissima cifra in relazione ai possibili danni cui è soggetta l’azienda.
Caro Sindaco, Caro Amministratore: La Domanda Finale
La vogliamo fare un’analisi dei rischi… prima che sia troppo tardi?
La responsabilità solidale prevista dall’art. 2407 c.c. non è un’ipotesi remota: è il risultato concreto di un’omessa vigilanza. Il Codice della Crisi non chiede sforzi straordinari, ma chiede consapevolezza documentata dei rischi aziendali.
Un’analisi dei rischi professionale non è solo uno strumento di compliance normativa: è la base per decisioni informate su massimali, franchigie, esclusioni e limiti di indennizzo che un semplice “quadro sinottico” non può mai evidenziare.
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