Gestione Reclami Pico Adviser Group
Il Provvedimento IVASS n. 46/2016 disciplina la procedura di presentazione dei Reclami agli intermediari assicurativi.
Ai sensi del Regolamento, per Reclamo si intende:
“una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto”.
Quali sono i reclami che si possono presentare all'Ivass
I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), presentano all’IVASS:
- i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell’elenco annesso che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal presente Regolamento da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
Non rientrano nella competenza dell’IVASS:
- i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria;
- i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione;
- i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari.
Eventuali reclami inerenti quindi il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società Pico Adviser, devono essere inoltrati a:
Pico Adviser Group S.r.l. - Ufficio Reclami
Via Brini, 38 - 40128 Bologna
Procedura Gestione Reclami Pico Adviser Group
Il soggetto incaricato alla gestione reclami di Pico Adviser, al fine di verificare l’accaduto e per un esame più approfondito della doglianza potrà:
- Contattare telefonicamente il mittente/reclamante per verificare le motivazioni del reclamo.
- Richiedere formalmente al mittente/reclamante l’eventuale integrazione della documentazione (qualora fosse incompleta).
Nel caso in cui oggetto del reclamo sia un addetto, un dipendente o un collaboratore di Pico, l'incaricato alla gestione reclami di Pico Adviser inviterà lo stesso a fornire entro 15 giorni una relazione sui fatti contestati in cui esprimerà la propria posizione rispetto alla questione assieme alla documentazione pertinente e ad ogni altra informazione utile per la gestione del reclamo.
Il soggetto incaricato alla gestione reclami di Pico Adviser interagirà quindi con tutte le risorse che hanno gestito la pratica per acquisire qualsiasi informazione utile all’istruttoria (ad esempio: note di lavorazione, file audio, mail ecc.) e dopo aver espletato quanto sopra analizzerà la documentazione ricevuta e tutte le informazioni del caso.
Terminata l’istruttoria predisporrà la risposta conclusiva, che sarà ratificata dal legale rappresentante di Pico Adviser e poi inviata al reclamante sulla base delle due possibili alternative:
- Il reclamo sarà ritenuto fondato: la riposta conterrà le iniziative che Pico Adviser si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.
- Il reclamo sarà ritenuto infondato (o parzialmente infondato): la riposta conterrà un’illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto o del parziale rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità per il reclamante di rivolgersi all’Autorità di Vigilanza o ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie (es.: mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, conciliazione paritetica).
La risposta conclusiva sarà inviata al reclamante entro 45 giorni di calendario dal ricevimento del reclamo con la modalità prescelta dallo stesso indicata in sede di presentazione del reclamo.
Normativa di riferimento
A questa pagina del sito IVASS tutti i riferimenti alla normativa vigente.
Come inviare un reclamo
E' possibile usare una delle seguenti modalità:
- COMPILANDO DIRETTAMENTE IL MODULO RECLAMI ON-LINE PICO ADVISER CLICCANDO QUI
- Scaricando il modulo in formato PDF cliccando qui sotto
Una volta compilato il modulo si potrà inviare indifferentemente via:
- E-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- E-mail all'indirizzo di Posta Certificata (PEC) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Fax al numero 051-054.88.34
- Posta ordinaria raccomandata all'indirizzo di cui sopra.