RC professionale per gli Organismi di Composizione della Crisi

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RC professionale per gli OCC, Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento!

18/12/2015

La legge n°3 del 2012 ha affrontato la tematica del sovraindebitamento: ha previsto la possibilità per tutti i debitori non soggetti alle procedure concorsuali «classiche» di concludere un accordo con i creditori con l’ausilio di una struttura dedicata.

I debitori in questione possono essere:

  • Persone fisiche (consumatori in difficoltà)
  • Imprese commerciali di dimensioni contenute
  • Imprese agricole
  • Start-up
  • Lavoratori autonomi (ditte individuali)
  • Enti non profit

Il sovraindebitamento presuppone uno squilibrio, una sproporzione tra debiti e patrimonio liquidabile.

Gli OCC permetteranno quindi ad un privato o ad un piccolo imprenditore in difficoltà di accedere a procedure regolamentate, simili ad un concordato preventivo, per chiudere una situazione debitoria non più gestibile, beneficiando di una sospensione delle procedure esecutive.

La creazione di queste strutture è stata disciplinata solo nel 2014 con un Regolamento specifico che ha istituito un Registro dedicato presso Ministero della Giustizia.

Gli OCC posso essere istituiti presso diversi Enti Pubblici come Comuni e Provincie.

Gli OCC istituiti presso alcuni Ordini Professionali sono iscritti di diritto, a seguito di semplice domanda.

LE FIGURE CHIAVE

REFERENTE
  • Indirizza e coordina l'attività
  • Agisce in modo indipendente e imparziale
  • Conferisce gli incarichi ai Gestori
GESTORE DELLA CRISI (almeno 5 per ogni OCC)
  • Verifica la veridicità dei dati
  • Elabora il piano di ristrutturazione del debito
  • Formula la proposta ai creditori
LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
  1. L’avvio del procedimento è volontario: il debitore deposita istanza di nomina dell’OCC presso il Tribunale
  2. L’OCC si attiva per la ristrutturazione del debito attraverso:
    • stralci
    • dilazioni di pagamento
    • garanzie
    • cessioni di credito ed altre misure
  3. Tali azioni si concretizzano in un piano/proposta di accordo attestato dall’OCC e depositato in Tribunale
  4. Si apre la fase di omologazione del piano durante la quale il Tribunale può sospende le procedure esecutive in capo al debitore e all’OCC spetta ogni iniziativa funzionale per il raggiungimento dell’accordo con i creditori
  5. Una volta omologato l’accordo è obbligatorio
  6. La procedura si conclude con l’esecuzione del piano e liquidazione del patrimonio

Presso gli Ordini professionali si stanno già stilando elenchi di professionisti interessati a svolgere la funzione di Gestore e gli OCC stanno già presentando domanda di iscrizione al Registro.

Il Regolamento 2014 prevede che ogni OCC stipuli una Polizza a copertura dell’attività prestata (RC Professionale) per un massimale di almeno € 1.000.000.

Caratteristiche della polizza assicurativa

ATTIVITA' ASSICURATE: Servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento

PERSONE ASSICURATE: OCC, Referente - Gestore della crisi e Ausiliari SE RICHIESTA ESTENSIONE

FORMA CONTRATTUALE: Claims made

RETROATTIVITA’: Da data di costituzione OCC

MASSIMALE: A partire da € 1.000.000 nel rispetto dei parametri di legge

TACITO RINNOVO: Con tolleranza su aumento fatturato fino al 50% rispetto all'anno precedente

FRANCHIGIA FISSA PER SINISTRO: € 1.000

COSTI E SPESE LEGALI: 25% del Limite di Indennizzo

RESPONSABILITA’ SOLIDALE: Compresa

CODICE PRIVACY: Responsabilità per errato trattamento dei dati personali

PERDITA DOCUMENTI: Distruzione, danneggiamento, perdita, smarrimento

Principali esclusioni

  • Attività diverse da quanto indicato nel Certificato
  • Circostanze e/o Richieste di Risarcimento note
  • Multe / Ammende / Sanzioni dirette
  • OCC e Gestori che non rispettano la normativa di riferimento
  • OCC costituiti presso Enti pubblici che non siano Ordini professionali di Commercialisti e Avvocati
Per informazioni contattare direttamente gli uffici Pico allo 051-255.988 o compilare il modulo di contatto a destra.

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