RC professionale per gli OCC, Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento!
18/12/2015
La legge n°3 del 2012 ha affrontato la tematica del sovraindebitamento: ha previsto la possibilità per tutti i debitori non soggetti alle procedure concorsuali «classiche» di concludere un accordo con i creditori con l’ausilio di una struttura dedicata.
I debitori in questione possono essere:
-
Persone fisiche (consumatori in difficoltà)
-
Imprese commerciali di dimensioni contenute
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Imprese agricole
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Start-up
-
Lavoratori autonomi (ditte individuali)
-
Enti non profit
Il sovraindebitamento presuppone uno squilibrio, una sproporzione tra debiti e patrimonio liquidabile.
Gli OCC permetteranno quindi ad un privato o ad un piccolo imprenditore in difficoltà di accedere a procedure regolamentate, simili ad un concordato preventivo, per chiudere una situazione debitoria non più gestibile, beneficiando di una sospensione delle procedure esecutive.
La creazione di queste strutture è stata disciplinata solo nel 2014 con un Regolamento specifico che ha istituito un Registro dedicato presso Ministero della Giustizia.
Gli OCC posso essere istituiti presso diversi Enti Pubblici come Comuni e Provincie.
Gli OCC istituiti presso alcuni Ordini Professionali sono iscritti di diritto, a seguito di semplice domanda.
LE FIGURE CHIAVE
REFERENTE
- Indirizza e coordina l'attività
- Agisce in modo indipendente e imparziale
- Conferisce gli incarichi ai Gestori
GESTORE DELLA CRISI (almeno 5 per ogni OCC)
- Verifica la veridicità dei dati
- Elabora il piano di ristrutturazione del debito
- Formula la proposta ai creditori
LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
- L’avvio del procedimento è volontario: il debitore deposita istanza di nomina dell’OCC presso il Tribunale
- L’OCC si attiva per la ristrutturazione del debito attraverso:
- stralci
- dilazioni di pagamento
- garanzie
- cessioni di credito ed altre misure
- Tali azioni si concretizzano in un piano/proposta di accordo attestato dall’OCC e depositato in Tribunale
- Si apre la fase di omologazione del piano durante la quale il Tribunale può sospende le procedure esecutive in capo al debitore e all’OCC spetta ogni iniziativa funzionale per il raggiungimento dell’accordo con i creditori
- Una volta omologato l’accordo è obbligatorio
- La procedura si conclude con l’esecuzione del piano e liquidazione del patrimonio
Presso gli Ordini professionali si stanno già stilando elenchi di professionisti interessati a svolgere la funzione di Gestore e gli OCC stanno già presentando domanda di iscrizione al Registro.
Il Regolamento 2014 prevede che ogni OCC stipuli una Polizza a copertura dell’attività prestata (RC Professionale) per un massimale di almeno € 1.000.000.
Caratteristiche della polizza assicurativa
ATTIVITA' ASSICURATE: Servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento
PERSONE ASSICURATE: OCC, Referente - Gestore della crisi e Ausiliari SE RICHIESTA ESTENSIONE
FORMA CONTRATTUALE: Claims made
RETROATTIVITA’: Da data di costituzione OCC
MASSIMALE: A partire da € 1.000.000 nel rispetto dei parametri di legge
TACITO RINNOVO: Con tolleranza su aumento fatturato fino al 50% rispetto all'anno precedente
FRANCHIGIA FISSA PER SINISTRO: € 1.000
COSTI E SPESE LEGALI: 25% del Limite di Indennizzo
RESPONSABILITA’ SOLIDALE: Compresa
CODICE PRIVACY: Responsabilità per errato trattamento dei dati personali
PERDITA DOCUMENTI: Distruzione, danneggiamento, perdita, smarrimento
Principali esclusioni
- Attività diverse da quanto indicato nel Certificato
- Circostanze e/o Richieste di Risarcimento note
- Multe / Ammende / Sanzioni dirette
- OCC e Gestori che non rispettano la normativa di riferimento
- OCC costituiti presso Enti pubblici che non siano Ordini professionali di Commercialisti e Avvocati
Per informazioni contattare direttamente gli uffici Pico allo 051-255.988 o compilare il modulo di contatto a destra.
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Se in passato ti sei assicurato solo per assolvere un obbligo di legge e hai acquistato la polizza più economica che hai trovato forse è ora di cominciare a rivedere questa scelta.
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