RC professionale Convenzione OICE

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Disponibile la Polizza Rc Professionale in convenzione dedicata agli iscritti OICE, Associazione di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica e che raggruppa molte tra le grandi società di ingegneria italiane e la maggior parte delle più qualificate piccole e medie aziende del settore.

RC professionale OICE

L'OICE è l'Associazione di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica. Costituita nel 1965, grazie alla costante crescita del numero di associati, l'OICE raggruppa oggi molte tra le grandi società di ingegneria italiane e la maggior parte delle più qualificate piccole e medie aziende del settore e questa Polizza Rc Professionale è dedicata alle organizzazioni italiane iscritte all'OICE.

La polizza in convenzione OICE assicura anche ogni singolo professionista che opera stabilmente con l’intestatario o con tali soggetti in qualità di associato, dirigente o dipendente professionalmente qualificato. E' inoltre assicurato ogni professionista che, pur indipendente, ha con l’intestatario un rapporto di collaborazione assidua e continuativa e opera sotto la sua supervisione e i cui compensi sono ricorrenti nel corso dell'esercizio finanziario e quantificati con criteri prestabiliti.

Ove l’Intestatario di polizza sia il mandatario di un raggruppamento di progettisti può essere assicurato anche ogni soggetto che operi congiuntamente con l’Intestatario di polizza, sia esso un singolo professionista, più professionisti tra loro associati, o una persona giuridica.

Naturalmente, come sempre la condizione essenziale è che ogni singolo professionista e ogni soggetto precisato sia abilitato e legittimato all’esercizio della professione in base alle norme vigenti e/o iscritto ai relativi Ordini Professionali.

Oggetto dell’assicurazione

La polizza assicura ogni somma che l'assicurato sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell’esercizio dell’attività professionale esercitata, anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti.

L’assicurazione è prestata nella forma «claims made», ovvero è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del periodo di assicurazione, ma non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura, e a condizione che il conseguente reclamo sia per la prima volta presentato all’Assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori, durante il periodo di assicurazione.

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Precisazioni sull’attività e sulla copertura assicurativa

Altri incarichi

E' inteso che nell’attività professionale esercitata sono comprese tutte le mansioni e funzioni svolte dall'Assicurato sulla base delle rispettive norme vigenti in materia, quali quelle elencate qui di seguito a titolo esemplificativo e non limitativo, sempre che l'Assicurato sia debitamente qualificato ad esercitarle:

  1. Consulenza Ecologica e Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni di gas, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumori); verde industriale (impatto ambientale e paesaggistico, aree verdi, giardini, verde antirumore).
  2. Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio, predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli).
  3. Le seguenti funzioni:
    1. ▪ Responsabile del Lavori
    2. ▪ Coordinatore per la Progettazione
    3. ▪ Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori.
  4. Compilazione del Fascicolo Fabbricato per l’accertamento della consistenza statico-funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali.
  5. Funzioni di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per opere pubbliche.
  6. Assistenza e consulenza nelle procedure di perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico-economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento.
  7. Verifica degli elaborati progettuali quale prevista dall'articolo 112 del Codice de Lise sui Contratti Pubblici (definizione N). (Si veda la condizione particolare CP.2).
  8. Funzioni di Project Management nel settore delle costruzioni.
  9. Funzioni dirigenziali del Servizio Tecnico di un Ente Pubblico, sempre che l’Assicurato sia libero professionista e abbia con tale Ente un regolare contratto di incarico professionale.
  10. Incarico di Responsabile Unico del Procedimento esterno all’Ente Pubblico.
  11. Consulenza nella Denuncia di Inizio Attività semplice (“DIA”) e nella cosiddetta “superDIA” e/o redazione delle stesse.
  12. Funzioni per la sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee, compreso l’incarico di direttore responsabile e sorvegliante.
  13. Certificatore energetico.
  14. Tecnico dell’acustica ambientale.
  15. Attività di competenza tecnica quali previste dalle vigenti norme in materia ambientale.
  16. Attività di Mediatore quale prevista dalle vigenti norme sulla conciliazione/mediazione.
  17. Responsabile tecnico in imprese che effettuano la gestione rifiuti.
  18. Redazione di piani regolatori in genere e urbanistici.
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Sono inoltre comprese le funzioni relative a:

  • Rilascio di certificati, dichiarazioni, relazioni, stime e valutazioni in genere, visure catastali e rilevamento di dati catastali
  • Accatastamento delle opere realizzate
  • Incarichi di perito di parte nel campo edile

Opere ad alto rischio

L'attività professionale esercitata può riferirsi anche alle opere ad alto rischio elencate e definite qui di seguito, salva diversa precisazione nella Scheda di Copertura.

  1. Ferrovie - Linee ferroviarie (rotaie, traversine, binari di stazione), ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria. - Non sono considerate opere ad alto rischio: le opere civili, i sottopassi e sovrappassi, gli edifici adibiti a stazioni, uffici e servizi vari.
  2. Funivie - Tutti i mezzi di trasporto su cavi sospesi. - Non sono considerate opere ad alto rischio: le opere edili connesse a tali mezzi di trasporto, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di
    fondazione dei sostegni in linea (purché non basati nell’acqua), nonché gli ascensori verticali o obliqui e le funicolari.
  3. Gallerie - Tutte le gallerie, siano esse artificiali o naturali, scavate con qualsiasi mezzo. - Non sono considerati opere ad alto rischio i sottopassi e sovrappassi.
  4. Dighe - Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica. - Non sono considerati opere ad alto rischio i rafforzamenti delle sponde di fiumi.
  5. Porti e Opere Subacquee - I porti marittimi, lacustri e fluviali, e tutte le opere totalmente sommerse o che abbiano le fondazioni basate nell’acqua.

Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto gli Assicuratori rispondono anche nei seguenti casi:

  • Fatto dei dipendenti e collaboratori e di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l’Assicurato.
  • Responsabilità solidale
  • Tutela dei dati personali
  • Copertura dei Reclami tardivi – Protezione degli eredi e dei tutori.
  • Diffamazione e danni all’immagine
  • Inquinamento accidentale
  • R. C. della conduzione dello Studio
  • Perdita di documenti
  • Violazione di Copyright
  • Costituzione o acquisizione di nuove società controllate
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Cosa NON assicura la RC Professionale OICE

Questa assicurazione non è intesa a indennizzare l’Assicurato:

  • per danni causati da fatto doloso commesso dall’Assicurato o da taluno dei suoi legali rappresentanti o amministratori;
  • per atti o fatti commessi prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura;
  • per fatti dovuti a insolvenza o fallimento dell’Assicurato;
  • in relazione ad attività diverse dall’attività professionale esercitata quale definita in questa polizza; in particolare l’assicurazione non vale in relazione alla funzione di amministratore, membro del consiglio direttivo, commissario o sindaco, o funzioni equivalenti, di società, aziende, associazioni, fondazioni o altri organismi consimili, nonché in relazione all’esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, anche se svolte congiuntamente all’attività
    professionale esercitata, come meglio precisato all’articolo 10bis che segue;
  • in relazione ad attività svolte dopo che l’attività professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo;
  • per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli o comunque denominati);
  • per reclami già presentati all’Assicurato prima della data di effetto del periodo di assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a precedenti assicuratori;
  • per reclami conseguenti a situazioni e circostanze note all’Assicurato alla data di effetto del periodo di assicurazione in corso e suscettibili di provocare o di aver provocato una richiesta di risarcimento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21 (s Cover) se reso operativo;
  • per danni a terzi (definizione G) dovuti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e per danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, salvo che siano cagionati da errore od omissione nello svolgimento di servizi o incarichi nell’ambito dell’attività professionale esercitata, o dalla conduzione dello Studio ai sensi l'articolo 9G, e salvo il disposto dell'articolo 9H (perdita di documenti);
  • per infortuni sul lavoro o malattie professionali di ogni tipo, subiti dai dipendenti (definizione H); per ogni genere di danno sofferto dagli stessi a seguito di discriminazione, abusi o altro tipo di maltrattamento o di inadempienza contrattuale nei loro confronti;
  • per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla presenza di muffe tossiche oppure dalla presenza o dall’uso di amianto;
  • per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall’uso di terreni, fabbricati (salvo quanto previsto all'articolo 9G), animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;
  • per responsabilità assunte dall’Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo che tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali, obbligazioni o garanzie;
  • per danni o responsabilità derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell’aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; o derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;
  • per reclami che abbiano origine nei Paesi esclusi dai limiti territoriali, ossia il Canada, gli Stati Uniti d’America e i territori sotto la loro giurisdizione;
  • per danni causati dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni di leggere correttamente le date di calendario;
  • per danni che si verifichino o insorgano, direttamente o indirettamente, da inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale, che si verifichino gradualmente;
  • per danni che si verifichino per effetto di onda sonica causata da aeromobili o altri mezzi aerei che volino a velocità sonica o supersonica;
  • per violazione di diritti d’autore, copyright, brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti di esclusiva. In caso di incarichi professionali relativi a consulenze tecnico-economiche nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, restano esclusi dall’assicurazione:
  • i danni derivanti, anche in via indiretta, alle produzioni agricole (colture, coltivazioni e raccolti) a seguito della loro perdita, sia totale che parziale, sia quantitativa che qualitativa, o per effetto di oscillazioni del loro valore o della loro quotazione nei relativi mercati.
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Incarichi di General Contracting o chiavi in mano

(Esclusione delle attività imprenditoriali o commerciali)

A - L’assicurazione è riferita ai rischi della Responsabilità Civile Professionale in relazione all’attività professionale esercitata. Sono pertanto escluse dall’assicurazione le attività collaterali di carattere imprenditoriale o commerciale, con particolare riguardo a quelle di cui alla voce B che segue.

B - Resta confermata la copertura assicurativa dei rischi della Responsabilità Civile Professionale anche nei casi in cui la costruzione e/o l’installazione e/o il montaggio di tutte o di parte delle opere progettate dall’Assicurato, da solo o con il concorso di altri, oppure la fornitura di materiali o attrezzature per dette opere, siano affidate:

  1. all’Assicurato stesso;
  2. oppure a un subappaltatore dell’Assicurato;
  3. oppure a qualunque impresa o una sua controllata, di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o detentore di una partecipazione anche non di controllo, o in cui eserciti poteri di indirizzo o di gestione;
  4. oppure a qualunque impresa che detenga una partecipazione (anche non di controllo) nella ditta dell’Assicurato, o eserciti su quest’ultima poteri di indirizzo o di gestione.

E’ inteso però che in tali casi sono esclusi dall’assicurazione i rischi attinenti all’attività di natura imprenditoriale e commerciale, quali i seguenti:

  1. ogni attività finalizzata all’acquisizione di terreni o al reperimento di finanziamenti per tale acquisizione;
  2. ogni attività, compresa quella di consulenza, intrapresa o da intraprendere al fine di preservare o procurare finanziamenti o risorse economiche per far fronte al costo della realizzazione del progetto o di parte di esso, dei relativi servizi, o della manodopera;
  3. qualsiasi eccedenza di spese, esuberi di budget o di ogni altra limitazione dei costi;
  4. mancato o ritardato completamento delle opere entro le date stabilite dal contratto o entro i limiti di tempo ivi previsti;
  5. effetti di procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, oppure accertato stato di insolvenza, a carico dell’Assicurato o di qualunque suo appaltatore, subappaltatore o fornitore;
  6. assenza o inadeguatezza dei piani o delle procedure per la sicurezza sul lavoro, a meno che non facciano parte dei servizi professionali da prestare per contratto e rientranti tra quelli previsti dai Decreti Legge n. 626/1994 e 494/1996;
  7. mancata o errata esecuzione di stime, perizie o sopralluoghi per la verifica dei costi;
  8. qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di esecuzione delle opere e qualsiasi lavoro non conforme al progetto o ai capitolati esecutivi (ivi compresi, tra l’altro, le planimetrie, i disegni, i bozzetti e le specifiche tecniche).
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