RC professionale Attività di Competenza

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Disponibile la RC professionale per le Attività di Competenza del tecnico, la soluzione dedicata ai Tecnici incaricati delle attività di competenza sulla base del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 19 aprile 2017 n. 56, Codice degli Appalti. Nella fase di preventivazione è possibile richiedere alla compagnia la lettera d'impegno all'emissione della polizza da fornire alla Stazione Appaltante senza dover sottoscrivere la polizza.

RC professionale per le Attività di Competenza del tecnico

Polizza di Responsabilità Civile Professionale dei tecnici per le “Attività di Competenza” di cui al Codice Appalti.

Le attività assicurate

A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano nelle Attività di Competenza le seguenti attività:

  • progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
  • progettazione definitiva,
  • progettazione esecutiva,
  • verifica preventiva della progettazione,
  • direzione dell’esecuzione,
  • direzione dei lavori,
  • supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici,
  • supporto alla progettazione,
  • indagini geologiche preliminari,
  • indagini geotecniche,
  • relazioni geologiche,
  • indagini archeologiche preliminari,
  • coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
  • coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
  • direttore operativo,
  • assistente con funzioni di ispettore di cantiere,
  • altre “Attività di Competenza” previste dal Codice Appalti.
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Cosa assicura la polizza RC Professionale dei tecnici per le “Attività di Competenza”

La polizza tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Appalti:

  • a titolo di risarcimento dei Danni (capitale, interessi e spese), derivante da qualsiasi Errore Professionale nello svolgimento delle Attività di Competenza specificate nella Scheda Tecnica a seguito di affidamento dell’incarico da parte della Stazione Appaltante;
  • qualora l’Attività di Competenza sia inerente alla progettazione affidata ad un progettista esterno, per le eventuali nuove spese di progettazione ed i maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di Errori Professionali.

Cosa NON assicura la polizza RC Professionale dei tecnici per le “Attività di Competenza”

La Polizza non opera nel caso in cui:

  • le Attività di Competenza e/o la realizzazione dei Lavori vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata in violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
  • i Lavori progettati siano eseguiti:
    • i. dal Contraente e/o dall’Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli dell’Assicurato o del Contraente, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla Stazione Appaltante, nonché da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti;
    • ii. da soggetti di cui l’Assicurato/Contraente si sia avvalso per la realizzazione dell’Attività di Competenza.
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I requisiti per i tecnici per le “Attività di Competenza”

  • L’assicurato e/o i professionisti di cui si avvale devono essere regolarmente iscritti al competente albo professionale;
  • Le Attività di Competenza descritte nella Scheda Tecnica rientrano nelle competenze professionali dell’Assicurato;
  • La Stazione Appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dal Codice Appalti;
  • L’Assicurato, i rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico delle Attività di Competenza.
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Opzioni disponibili pagando un premio aggiuntivo

Ultrattività: la polizza prevede una Ultrattività di due anni dalla data di fine lavori che può essere estesa a cinque o dieci anni.

Vincolo di solidarietà: in caso di responsabilità solidale con altri soggetti l'assicurazione può essere estesa ai danni di cui più assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro e ai danni di cui ogni assicurato debbe rispondere solidalmente con altri soggetti.

Danni materiali: la copertura può essere estesa al pregiudizion economico subito dalla Stazione Appaltante conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose materiali oppure a qualsiasi lesione personale, morte o infermità di persone.

Cosa occorre per ottenere un preventivo

Compilare il questionario assuntivo (Compila il form di contatto CLICCANDO QUI) e allegare la copia del della delibera di incarico e/o comunicazione della Stazione Appaltante.

Di norma la polizza garantisce un massimale pari al 10% del valore delle opere con il minimo di 250.000 euro ed un massimo di 2,5 milioni di euro, salvo diverso massimale richiesto dalla Stazione Appaltante.

Nella fase di preventivazione è possibile richiedere alla compagnia la lettera d'impegno all'emissione della polizza da fornire alla Stazione Appaltante senza dover sottoscrivere la polizza.

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