Attestare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità delle proposte di concordato preventivo, dei piani di risanamento e degli accordi di ristrutturazione. Le attestazioni dei piani di risanamento rappresentano un documento chiave, determinante per l’accesso ai nuovi istituti, assegnando ai professionisti “esperti” un ruolo centrale.
Il Codice della crisi d’impresa e...
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 definisce:
Art. 2 - Definizioni
a) «crisi»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative ..., e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l’albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall’articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza previste dal presente codice;
o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;
u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d’impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell’allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi.
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Art. 13. Indicatori della crisi
3. ... gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa. ...
Art. 48. Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti
5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione ... anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Art. 54. Misure cautelari e protettive
3. ... e la proposta di accordo corredata da un’attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori ...
Art. 56. Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano...
Art. 57. Accordi di ristrutturazione dei debiti
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. ...
Art. 62. Convenzione di moratoria
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: ... d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c)...
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Art. 63. Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi
1. Nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione ... il debitore può proporre una transazione fiscale. In tali casi l’attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera o) ...
Art. 87 - Piano di concordato
2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
3. In caso di concordato in continuità la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
Art. 100. Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi
1. Il debitore che presenta domanda di concordato ... se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
2. ... Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori...
Art. 166. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
3. Non sono soggetti all’azione revocatoria: ... d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato ... L’esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore ...
Art. 284. Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo
5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati ... devono essere idonei ... Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o i piani...
Art. 342. Falso in attestazioni e relazioni
1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni ... espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
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Attestare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità delle proposte di concordato preventivo, dei piani di risanamento e degli accordi di ristrutturazione.
Le attestazioni dei piani di risanamento rappresentano un documento chiave, determinante per l’accesso ai nuovi istituti, assegnando ai professionisti “esperti” un ruolo centrale.
Quale RC professionale?
L’attestazione deve:
- Tutelare i terzi e i creditori, soprattutto se estranei al piano di risanamento, perché le scelte e le rinunce di fronte ai quali sono posti dal debitore siano decise e accettate sulla base di una corretta e sufficientemente completa base informativa.
- Consentire agli organi giudiziari, di fare affidamento su norme di comportamento e procedure precise che non si prestino a varie interpretazioni.
CRITICITA' PER L'ATTESTATORE
- La mancata svalutazione delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
- L'impropria capitalizzazione di costi d'esercizio.
- La mancata svalutazione delle rimanenze.
- La violazione del principio di competenza economica.
- Il mancato/errato stanziamento di fondi rischi ed oneri.
- L'omessa rilevazione di debiti particolarissima situazione di crisi dell’impresa e solitamente in uno scenario in cui il fattore “tempestività dell’intervento” risulta strategico in quanto come noto il fattore tempo gioca un ruolo fondamentale nei processi di risanamento.
Nelle P.M.I. il compito del perito può essere particolarmente critico nelle realtà di piccole e medie dimensioni, nelle quali non sia stato impostato un sistema adeguato di controllo interno dall’azienda e/o nelle quali l’attendibilità dei dati contabili non sia già stata oggetto di valutazione da parte dei competenti organi di controllo indipendenti ossia quantomeno da parte del collegio sindacale o da parte dei revisori.
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I requisiti del soggetto che rilascia l’attestazione sono:
-
Indipendenza
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Iscrizione nel registro dei Revisori Contabili
-
Essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 lett. a) e b) della L.F.
Se è evidente che il Revisore deve avere una polizza di RC Professionale, quando intraprende l'attività di attestazione è fondamentale verificare che la sua polizza copra anche tale rischio.
Si ricorda che le polizze cosiddette "All Risk" coprono:
-
"tutte le attività che l'assicurato è legittimato a fare secondo le leggi"
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"tutto ciò che è stato dichiarato nel questionario al momento della richiesta di assicurazione".
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Il secondo punto è fondamentale: nel caso che l'attività di attestazione non sia stata specificata, in caso di sinistro potrebbero sorgere contestazioni da parte della Compagnia.
Nel caso che si inizi l'attività di Attestatore si consiglia sempre di:
- Verificare che il questionario compilato a suo tempo includa anche questa attività.
- In caso negativo darne comunicazione alla compagnia di assicurazioni che provvederà eventualmente ad emettere un'apposita appendice.
- Verificare infine che il massimale della polizza sia adeguato a coprire anche questo nuovo rischio (eventualmente sarà necessario richiedere un aumento del massimale).
Qualora la Compagnia che ha in essere la polizza non preveda fra le clausole di coprire tale attività (o che richieda somme "importanti" per includere il rischio), sarà necessario valutare la sostituzione della polizza con altra Compagnia.
Per informazioni, un consiglio sulla propria situazione assicurativa è possibile contattare gli uffici Pico allo 051-255.988.
E' anche possibile ottenere un parere gratuito sulla propria polizza inviandocela (scansionata di tutte le parti) cliccando sul link sotto.
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