Auto-assicurazione delle aziende sanitarie. Una soluzione che solleva perplessità

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L’attuale sistema della responsabilità professionale medica si basa notoriamente sull’assicurazione obbligatoria - orientamento mantenuto nel Ddl Gelli - ma il rischio malpractice si concentra prevalentemente sulle aziende sanitarie che però faticano a trasferire quota significativa del rischio alle assicurazioni.

Auto-assicurazione delle aziende sanitarie. Una soluzione che solleva perplessità.

Riportiamo parte di questo interessante e completissimo articolo di Quotidianosanita.it (che potete leggere interamente cliccando sul link in fondo) in quanto tema attualissimo e grande problematica della Sanità Italiana.

L’attuale sistema della responsabilità professionale medica si basa notoriamente sull’assicurazione obbligatoria, come le altre professioni. Orientamento mantenuto nel Ddl Gelli. Ma il rischio malpractice si concentra prevalentemente sulle aziende sanitarie che però faticano a trasferire quota significativa del rischio alle assicurazioni.

06 LUG - Il disegno Gelli torna dal Senato alla Camera con innumerevoli modifiche e rimane impostato sull’obbligo assicurativo dei medici. Pur in assenza di un mercato assuntivo adeguato. Peraltro il grosso del rischio di med-mal si concentra sulle aziende sanitarie. Che sono talora senza assicurazione (in c.d. auto-assicurazione). Oppure vengono garantite da polizze che coprono quota non prevalente del rischio med-mal. Ma allora dov’è la “medicina (obbligatoriamente) assicurata”?
Ma il rischio med-mal è effettivamente assicurato?

L’attuale sistema della responsabilità professionale medica (medical malpractice, in breve, med-mal) si basa notoriamente sull’assicurazione obbligatoria, come le altre professioni. Orientamento che è stato mantenuto anche nel corrente disegno di legge Gelli, ora di ritorno (con varie modifiche) dal Senato alla Camera, dopo la sua prima approvazione.

Ma il rischio med-mal si concentra prevalentemente sulle aziende sanitarie - come è logico - mentre i medici che esercitano la libera professione ne costituiscono una porzione ridotta. Ciò risulta dalla loro minore incidenza (meno del 50%, secondo i dati ANIA) nella sinistrosità complessiva su questo rischio. Infatti, salvo limitati casi di specialità a rischio elevato o di particolari profili professionali individuali, normalmente i liberi professionisti trovano la copertura assicurativa, seppure a tariffe assai dispendiose.

Al contrario, le aziende sanitarie faticano a trasferire quota significativa del rischio med-mal alle assicurazioni. La non disponibilità di un mercato assicurativo a condizioni accessibili – oggi fatto di premi elevati e franchigie così alte da marginalizzare la copertura assicurativa – genera questa ben nota situazione. Finisce così che una porzione decisiva rimanga a carico dell’azienda sanitaria. Perciò, al di là dei proclami ufficiali e degli obblighi di legge, larga parte del rischio med-mal non è tecnicamente assicurato.

Quali sono le dimensioni e le implicazioni di questo deficit di copertura?

Secondo le ultime rilevazioni di Agenas (ottobre 2015), delle venti regioni italiane, solo la metà ha sottoscritto delle polizze med-mal più o meno significative. Ossia con copertura di una quota apprezzabile dei sinistri, pur sempre con franchigie da 250mila o 500mila euro per sinistro. L’altra metà delle regioni si divide, a propria volta, in due ulteriori metà: cinque non hanno polizze e le altre cinque ce le hanno soltanto per rischi catastrofali, ossia con garanzia solo sui sinistri di valore superiore a 1 milione, o 1,5 milioni di euro.

Ne consegue dunque che una parte assai rilevante di rischio med-mal non è assicurato. Cioè esso sfugge alla rilevazione e misurazione del mercato, restando nei bilanci degli enti sanitari e delle regioni. In una parola, del contribuente. Certamente anche i premi assicurativi sono un costo per la collettività, ma il trasferimento del rischio ad un terzo (l’assicuratore) ne permette oggettivazione e misurazione, proprio per la quotazione che esso riceve sul mercato finanziario. Questo monitoraggio economico permette di vigilare il rischio, evitando sue impennate, pena la sua insostenibilità e inassicurabilità.

Fonte: Quotidianosanita.it Clicca QUI per visualizzare l'articolo completo.

 

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Qualche esempio:

L’attuale sistema della responsabilità professionale medica si basa notoriamente sull’assicurazione obbligatoria - orientamento mantenuto nel Ddl Gelli - ma il rischio malpractice si concentra prevalentemente sulle aziende sanitarie che però faticano a trasferire quota significativa del rischio alle assicurazioni.

Auto-assicurazione delle aziende sanitarie. Una soluzione che solleva perplessità.

Riportiamo parte di questo interessante e completissimo articolo di Quotidianosanita.it (che potete leggere interamente cliccando sul link in fondo) in quanto tema attualissimo e grande problematica della Sanità Italiana.

L’attuale sistema della responsabilità professionale medica si basa notoriamente sull’assicurazione obbligatoria, come le altre professioni. Orientamento mantenuto nel Ddl Gelli. Ma il rischio malpractice si concentra prevalentemente sulle aziende sanitarie che però faticano a trasferire quota significativa del rischio alle assicurazioni.

06 LUG - Il disegno Gelli torna dal Senato alla Camera con innumerevoli modifiche e rimane impostato sull’obbligo assicurativo dei medici. Pur in assenza di un mercato assuntivo adeguato. Peraltro il grosso del rischio di med-mal si concentra sulle aziende sanitarie. Che sono talora senza assicurazione (in c.d. auto-assicurazione). Oppure vengono garantite da polizze che coprono quota non prevalente del rischio med-mal. Ma allora dov’è la “medicina (obbligatoriamente) assicurata”?
Ma il rischio med-mal è effettivamente assicurato?

L’attuale sistema della responsabilità professionale medica (medical malpractice, in breve, med-mal) si basa notoriamente sull’assicurazione obbligatoria, come le altre professioni. Orientamento che è stato mantenuto anche nel corrente disegno di legge Gelli, ora di ritorno (con varie modifiche) dal Senato alla Camera, dopo la sua prima approvazione.

Ma il rischio med-mal si concentra prevalentemente sulle aziende sanitarie - come è logico - mentre i medici che esercitano la libera professione ne costituiscono una porzione ridotta. Ciò risulta dalla loro minore incidenza (meno del 50%, secondo i dati ANIA) nella sinistrosità complessiva su questo rischio. Infatti, salvo limitati casi di specialità a rischio elevato o di particolari profili professionali individuali, normalmente i liberi professionisti trovano la copertura assicurativa, seppure a tariffe assai dispendiose.

Al contrario, le aziende sanitarie faticano a trasferire quota significativa del rischio med-mal alle assicurazioni. La non disponibilità di un mercato assicurativo a condizioni accessibili – oggi fatto di premi elevati e franchigie così alte da marginalizzare la copertura assicurativa – genera questa ben nota situazione. Finisce così che una porzione decisiva rimanga a carico dell’azienda sanitaria. Perciò, al di là dei proclami ufficiali e degli obblighi di legge, larga parte del rischio med-mal non è tecnicamente assicurato.

Quali sono le dimensioni e le implicazioni di questo deficit di copertura?

Secondo le ultime rilevazioni di Agenas (ottobre 2015), delle venti regioni italiane, solo la metà ha sottoscritto delle polizze med-mal più o meno significative. Ossia con copertura di una quota apprezzabile dei sinistri, pur sempre con franchigie da 250mila o 500mila euro per sinistro. L’altra metà delle regioni si divide, a propria volta, in due ulteriori metà: cinque non hanno polizze e le altre cinque ce le hanno soltanto per rischi catastrofali, ossia con garanzia solo sui sinistri di valore superiore a 1 milione, o 1,5 milioni di euro.

Ne consegue dunque che una parte assai rilevante di rischio med-mal non è assicurato. Cioè esso sfugge alla rilevazione e misurazione del mercato, restando nei bilanci degli enti sanitari e delle regioni. In una parola, del contribuente. Certamente anche i premi assicurativi sono un costo per la collettività, ma il trasferimento del rischio ad un terzo (l’assicuratore) ne permette oggettivazione e misurazione, proprio per la quotazione che esso riceve sul mercato finanziario. Questo monitoraggio economico permette di vigilare il rischio, evitando sue impennate, pena la sua insostenibilità e inassicurabilità.

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CHIRURGIA ESTETICA PLASTICA (Clicca QUI per espandere il testo)

CHIRURGIA ESTETICA PLASTICA
Massimale         
CON ATTIVITA' CHIRURGICA
CON ATTIVITA' INVASIVA
€ 1.000.000 € 11.019,00
€ 2.000.000 € 14.426,00
€ 3.000.000 € 18.417,00

Condizioni operanti:
Retroattività 2 anni (Nota: è possibile richiedere retroattività diverse da 0 a 5 anni)
Nessuno scoperto
Nessuna franchigia
N.B: Tariffa valida in assenza di sinistri negli ultimi 5 anni

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CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE (Clicca QUI per espandere il testo)

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
Massimale         
SENZA CHIRURGIA
ESTETICA
CON CHIRURGIA
ESTETICA
€ 1.000.000 € 5.877,00 € 6.912,00
€ 2.000.000 € 7.346,00 € 8.815,00
€ 3.000.000 € 9.549,00 € 11.459,00

Condizioni operanti:
Retroattività 2 anni (Nota: è possibile richiedere retroattività diverse da 0 a 5 anni)
Nessuno scoperto
Nessuna franchigia
N.B: Tariffa valida in assenza di sinistri negli ultimi 5 anni

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OSTETRICIA E GINECOLOGIA (Clicca QUI per espandere il testo)

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Massimale         

SENZA ATTIVITA'
CHIRURGICA
SENZA ATTIVITA'
INVASIVA

CON ATTIVITA'
CHIRURGICA
SENZA ASSISTENZA
AL PARTO

CON ATTIVITA'
CHIRURGICA
CON ASSISTENZA
AL PARTO

€ 1.000.000 € 2.823,35 € 5.184,00 € 9.637,50
€ 2.000.000 € 3.464,25 € 6.611,25 € 16.527,75
€ 3.000.000 € 4.364,25 € 8.594,25 € 19.676,25

Condizioni operanti:
Retroattività 2 anni (Nota: è possibile richiedere retroattività diverse da 0 a "illimitata")
Nessuno scoperto
Nessuna franchigia
N.B: Tariffa valida in assenza di sinistri negli ultimi 5 anni

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CHIRURGIA TORACICA E VASCOLARE (Clicca QUI per espandere il testo)

CHIRURGIA TORACICA E VASCOLARE
Massimale         
CON ATTIVITA' CHIRURGICA
CON ATTIVITA' INVASIVA
€ 1.000.000 € 8.190,00
€ 2.000.000 € 10.819,00
€ 3.000.000 € 14.065,00

Condizioni operanti:
Retroattività 2 anni (Nota: è possibile richiedere retroattività diverse da 0 a 5 anni)
Nessuno scoperto
Nessuna franchigia
N.B: Tariffa valida in assenza di sinistri negli ultimi 5 anni

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MEDICINA DI BASE CON CHIRURGIA MINORE (Clicca QUI per espandere il testo)

MEDICINA DI BASE CON CHIRURGIA MINORE
Massimale         
CON CHIRURGIA MINORE
€ 1.000.000 € 1.379,00
€ 2.000.000 € 1.606,00
€ 3.000.000 € 1.959,00

Condizioni operanti:
Retroattività 2 anni (Nota: è possibile richiedere retroattività diverse da 0 a 5 anni)
Nessuno scoperto
Nessuna franchigia
N.B: Tariffa valida in assenza di sinistri negli ultimi 5 anni

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