Dal 23 dicembre 2023 è in vigore il D. Lgs n. 184/2023 che introduce alcune modifiche sostanziali al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni Private. In forza di tali modifiche, è stato variato il concetto di veicolo per il quale è obbligatoria la copertura RCA. Vediamo cosa succede.
Tutti i "veicoli" devono essere assicurati!
Il D. Lgs n. 184/2023 (in fondo all'articolo il link per scaricarlo), di recepimento della Direttiva Auto (UE) 2021/2118 o Motor Insurance Directive-MID, pubblicato nella G.U. s.g. n. 290 del 13 dicembre è in vigore dal 23 dicembre 2023.
Amplia la nozione di veicolo e di utilizzo ai fini dell’obbligo assicurativo.
Il decreto stabilisce che per "veicoli" si intende:
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Qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola su suolo ma non su rotaia, con:
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una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;
oppure
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un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
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Qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
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I veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Elimina la circostanza della circolazione
Viene eliminato il riferimento alla circostanza, vigente finora, secondo la quale per essere posti in copertura, i veicoli dovessero essere posti in circolazione su strade di uso pubblico: ora è sufficiente che i veicoli di cui sopra siano “utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente”.
Elimina la distinzione tra aree pubbliche e private
La norma ora dà preminenza alla funzione dei mezzi, eliminando la distinzione tra aree pubbliche e private: in particolare, da ora dovranno essere coperti da polizza assicurativa tutti i veicoli che circolano anche solo all’interno di aree private in quanto potenzialmente in grado di provocare danni a terzi, a prescindere che siano fermi o in movimento.
Deroghe
Ci sono delle deroghe relative all'obbligo assicurativo: veicoli ritirati per ordine delle autorità oppure veicoli non idonei alla circolazione oppure quelli per cui viene chiesta volontariamente la sospensione (dell'assicurazione) secondo le modalità previste dal nuovo decreto (al massimo 10 mesi nell'annualità per i veicoli "normali" e 11 mesi per quelli "d'epoca").
Sanzioni
Il Decreto ha poi inserito nell’art. 122 del CAP (il Codice delle Assicurazioni) il comma 1-quater che reca talune disposizioni in materia sanzionatoria, stabilendo quanto segue:
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la violazione della disposizione di cui al comma 1, in materia di obbligo assicurativo connesso all’utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 193 del Codice della strada - C.d.S.;
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la violazione della disposizione di cui al comma 1-ter, relativa ai veicoli utilizzati in zone soggette a restrizione, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all’art. 193, commi 2 e 3, C.d.S.;
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la violazione delle disposizioni di cui all’art. 122-bis, comma 2, relative alle modalità di richiesta ed attivazione della sospensione della copertura r. c. auto (su cui v. paragrafo successivo), è soggetta alle sanzioni amministrative dell’art. 193 C.d.S., aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato art. 193 C.d.S.
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Ma ecco alcuni temi di riflessione
Prima del 23/12/2023 la sosta del veicolo era equiparata al concetto di circolazione su "un'area pubblica o ad essa equiparata", quindi un garage chiuso a chiave è area privata e non c’era l’obbligo di assicurazione. Decadendo la distinzione fra aree pubbliche e private, chi ha un’auto o una moto “ferma” in garage la deve assicurare (potendola eventualmente sospendere ma con un massimo di 10 mesi)? Ma un garage è un’"area" o un "fabbricato"? Se fosse un fabbricato privato e chiuso a chiave sarebbe forse esentato dall’obbligo assicurativo introdotto dal DL? Non c'è ancora chiarezza in tal senso, attendiamo chiarimenti e comunicazioni ufficiali.
Ecco la questione più spinosa: il “ricorso terzi da incendio”.
Chi paga i danni al condominio nel caso che il mezzo senza assicurazione o con la polizza sospesa si incendi dentro al garage "chiuso" di un condomino? (è un tema che c’era anche prima del DL). Se l’auto non è assicurata (se la RCA è sospesa l’auto non è assicurata) il "condominio bruciato", i danni al condominio li paga di tasca il proprietario dell'auto che si è incendiata. Se invece la polizza è attiva, non sospesa, i danni ai terzi da incendio li paga la RCA (attenzione: sempre se questa clausola è coperta dalla polizza). Ma anche in questo caso attendiamo chiarimenti e comunicazioni ufficiali
Attenzione ai MULETTI nelle aziende!
Macchine operatrici semoventi, carrelli semoventi e simili
I carrelli elevatori, sia a motore elettrico che a motore termico sono evidentemente da considerare all'interno della definizione di veicoli.
Fino al 23 dicembre i danni causati dalla circolazione di detti mezzi nelle aree aziendali erano assicurati nel seguente modo:
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Per i danni arrecati dal veicolo non targato che circola in area privata in caso di incidente era la polizza di responsabilità civile aziendale a rispondere.
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Per i danni arrecati dal veicolo non targato che circola in area privata assimilata ad uso pubblico era opportuno targare il veicolo e quindi assicurarlo per la RC Auto.
A seguito della nuova normativa il concetto di "area privata assimilata a quella ad uso pubblico“ cessa di essere il concetto fondamentale sul quale valutare se per il sinistro deve operare la polizza RC Auto piuttosto che la polizza RC aziendale. In caso di incidente all’interno di aree aziendali recintate o all’interno di cantieri in conseguenza dell’utilizzo di un carrello elevatore o di una macchina operatrice non targati, poiché questi due veicoli per loro natura sono atti a circolare, è la polizza RC Auto a rispondere (purchè risponda ai requisiti di veicolo indicati al punto 1,2).
Quali conseguenze sulle polizze RCT?
Tutte le clausole inserite nelle polizze RCT che prevedono l'estensione all'operatività della circolazione in aree private diventano inoperative.
Prevale l'esclusione dei danni da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore per i quali in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli è obbligatoria l’assicurazione.
PER QUESTO SOLLECITIAMO UN VS. CONTROLLO DEI CARRELLI ELEVATORI PER VERIFICARE SE SONO VEICOLI PER I QUALI LA NUOVA NORMA PREVEDE LA COPERTURA ASSICURATIVA RCA OBBLIGATORIA AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI SINISTRO, EVENTUALI RIFIUTI ALL'INDENNIZZO DA PARTE DELLA COMPAGNIA CHE DETIENE LA POLIZZA RCT/O.
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L'interpretazione di Confindustria
Esiste però al momento una diatriba sull'interpretazione dell'art. 122 Veicoli a motore da parte di Confindustria:
Dato che la direttiva recita: “Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.”
In particolare, si osserva che nel considerandum n. 5, il Parlamento europeo ha inteso, tenere in considerazione talune sentenze recenti della Corte di giustizia dell’Unione europea, con le quali ha chiarito il significato del concetto di «uso di un veicolo». In particolare, tale Corte - nel precisare che gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento - ha poi chiarito che la direttiva 2009/103/CE non è applicabile se, al momento
dell’incidente, la funzione abituale del veicolo è un «uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto.
Nel caso specifico dei cd. muletti e/o carri elevatori, è di tutta evidenza che la “funzione abituale” degli stessi non sia il trasporto di merci e/o persone ma di movimentazione della merce. Di conseguenza, è da escludersi l’obbligo di copertura della responsabilità per i danni da sinistro con RCAuto.
L’interpretazione di Confindustria si basa sulla “Funzione di veicolo in quanto mezzo di trasporto”, funzione che dovrebbe, a parere dell’Associazione, escludere dall’obbligo di assicurazione RCA i carrelli/muletti in quanto mezzi di movimentazione.
Per ora comunque questi aspetti non sono ancora stati chiariti.
Suggeriamo in ogni caso di eseguire intanto una mappatura dei muletti al fine di identificare quelli con una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.
Clicca QUI per scaricare il D.Lgs 184/2023.
Aggiornamento Legge 23 febbraio 2024
La Legge 23 febbraio 2024, n. 18 (cd. Milleproroghe) ha confermato l’efficacia delle modifiche alle disposizioni in RCA introdotte con il d.lgs. 22 novembre 2023, n. 184.
Questa legge dispone, infatti, una sola deroga per le macchine agricole. È previsto che fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della
strada sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Per tutti gli altri veicoli sono e restano definitivamente applicabili le regole introdotte dal d.lgs. 22 novembre 2023, n. 184.