Contanti: cosa cambia dal 1° Gennaio 2024

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Il limite di utilizzo dei contanti è un argomento sempre molto discusso dagli italiani, tra i favorevoli a passare ad utilizzare le transazioni digitali tramite pos e i contrari che preferiscono il contante. Per l'anno 2024 non ci sono nuove modifiche alla Normativa in merito all'utilizzo di contante: confermato il limite di 5.000€ ma per il pagamento delle polizze assicuative...

Limite di utilizzo del contante 2024:

La legge di bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio non ha previsto novità per la soglia di utilizzo della moneta contante, resta pertanto in vigore l'ultima modifica normativa introdotta con la legge di bilancio 2023 che innalzava tale limite a 5000 a partire dal 1 gennaio 2023.

Per quanto riguarda prelievo e operazioni di importo superiore ai 5mila euro, si possono effettuare ancora esclusivamente tramite banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

La novità più importante è che, da quanto stabilito dal governo con la nuova Manovra Finanziaria 2024, dal prossimo anno si potranno prelevare soldi con il bancomat in edicole, cartolerie, tabaccai, farmacie e supermercati convenzionati. I prelievi di contanti presso negozi, supermercati e farmacie convenzionate si potranno effettuare in modo sicuro e semplice, con la stessa procedura attuale di prelievo di soldi, e, secondo la norma approvata in Manovra, i prestatore di servizi di pagamento potranno effettuare controlli anti-riciclaggio solo per operazioni di prelievo di contanti di importo superiore a 250 al giorno.

L'ultima novità relativa ai prelievi e uso di banconote riguarda il possibile debutto di nuove banconote. Stando ad un sondaggio condotto dalla Bce, i cittadini avrebbero indicato simboli e personaggi specifici che potrebbero essere riportati sulle nuove banconote europee a partire dal 2026. In particolare, nella scelta dei nuovi temi sono emersi diversi personaggi italiani tra cui Galileo Galilei, Giulio Cesare, Antonio Vivaldi, Samantha Cristoforetti ed altri. Tra i simboli italiani ci sarebbero, invece, il Colosseo, il Duomo di Milano, la Torre di Pisa, il Circo Massimo e il nuovo Ponte San Giorgio di Genova di Renzo Piano.

Le POLIZZE Assicurative

Polizze "DANNI" e "VITA"

L’articolo 54 comma 7 (*) del Regolamento IVASS n.40/2018 non è stato modificato e pertanto, sempre in riferimento al pagamento delle polizze, rimarranno in vigore i seguenti limiti:

  • Polizze DANNI (tutti i rami danni diversi dall'assicurazione RC Auto): limite di utilizzo del contante di € 750,00 annui per ciascun contratto.
  • Polizze VITA: DIVIETO dell’utilizzo del contante.

(*)    Art. 54 - Regole generali di comportamento - Comma 7:

Ai distributori è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice, il divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

RC AUTO - Solo la polizza RCA ha il limite più alto.

Con specifico riferimento al pagamento del premio per la copertura R.C. auto e per le relative garanzie accessorie, attenzione -> se riferite allo stesso veicolo, la soglia per l'utilizzo del contante è così articolata:

Periodo (dal - al)
Importo massimo uso contanti Sanzione applicabile
01/01/2020 - 30/06/2020 € 2.999,99  Min. € 3.000 - Max. € 50.000
01/07/2020 - 31/12/2022
€ 1.999,99  Min. € 2.000 - Max. € 50.000
dal 01/01/2023
€ 999,99  Min. € 1.000 - Max. € 50.000

 

I sopra indicati importi si riferiscono:

  • al singolo rapporto assicurativo (quindi valgono per ogni polizza)
  • sia al pagamento del premio annuale, sia di ciascuna rata, senza considerare quindi l'importo dell'intero premio.

Il punto di vista dell'intermediario assicurativo

L’Art. 55 del Reg. IVASS n. 44/2019 indica che:

Gli intermediari assicurativi…

  1. identificano il cliente, il beneficiario, i rispettivi titolari effettivi e l’esecutore;
  2. verificano l’identità del cliente, del beneficiario, dei rispettivi titolari effettivi e dell’esecutore;
  3. acquisiscono tutte le informazioni e la documentazione richieste dall’impresa ai fini della valutazione del rischio associato al cliente;
  4. conservano in formato cartaceo o elettronico copia del documento d’identità e dell’ulteriore documentazione acquisita per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica effettuata nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a);
  5. mettono immediatamente a disposizione delle imprese documenti, dati e informazioni acquisiti per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
  6. svolgono un controllo costante sul comportamento tenuto - in occasione del compimento di operazioni, inclusa la liquidazione della prestazione, …”.

L’Art. 47 c. 3 del Reg. ISVAP 5/2006 attualmente in vigore recita:

Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a)

Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

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