Con il Decreto Milleproroghe 2022 il tetto che dallo scorso 1° gennaio è sceso a 1.000 euro torna a 2000 euro fino al 2023. La modifica è passata per un solo voto con il parere contrario del governo. Due giorni fa, un emendamento al decreto Milleproroghe adottato dal Governo Draghi ha rinviato l'applicazione della Legge n. 157/2019 del 19 12 2019, che aveva modificato la norma sull’utilizzo del denaro contante, prima da 3.000 a 2.000 euro e che doveva passare a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022, RITORNA invece a 2.000 euro fino al 2023.
Quanto contante nei pagamenti? Si torna a 2.000 euro
21/02/2022
A differenza di quanto aveva stabilito il decreto fiscale 2020 (adottato dal governo Conte II), il limite contanti 2022 resta 1.999,99 euro. Lo ha deciso un emendamento al decreto Milleproroghe adottato dal Governo Draghi. Si torna quindi all’anno scorso e non si procederà alla modifica che era stata programmata due anni fa.
Il tutto entrerà definitivamente in vigore con la legge di conversione del Dl 228/2021 (si presume all’inizio di marzo 2023).
Non cambia quindi il limite contanti 2022 rispetto al limite contanti 2021, quindi, con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2022 chi ha già scambiato, e chi fino al 31 dicembre 2022 scambierà, denaro in contanti per più di 1.000 euro non subirà alcuna sanzione, purché non raggiunga 2.000 euro. Tutto resterà così fino alla fine dell’anno salvo chiaramente ulteriori proroghe. Il prossimo 31 Dicembre si dovrebbe applicare la riduzione a 1.000 euro.
Il limite contanti 2022 a 2.000 euro riguarda non solo i pagamenti ma anche le donazioni e i prestiti, non solo tra privati ma anche con pubbliche amministrazioni e aziende. Insomma, qualsiasi scambio di denaro tra soggetti diversi rientra nel limite. E la violazione della norma viene sanzionata con multe amministrative da 2.000 a 50.000 euro.
Solo i prelievi e i versamenti sul conto corrente non tengono conto del limite contanti in quanto non avvengono tra soggetti diversi: il denaro resta infatti sempre di proprietà del correntista, essendo la banca una semplice depositaria.
Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 20212:
Riduzione della soglia dell’utilizzo del contante da € 3.000,00 a € 2.000,00;
Dal 1° gennaio 20223:
Riduzione della soglia dell’utilizzo del contante ad € 1.000,00.
Non è ancora chiara la questione "date" relativa alle sanzioni per chi viola le disposizioni in materia di utilizzo del contante che sulla Legge che erano le seguenti:
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Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 50.000.
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Dal 1° gennaio 2022: sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 50.000.
Le POLIZZE Assicurative
Polizze "DANNI" e "VITA"
L’articolo 54 comma 7 (*) del Regolamento IVASS n.40/2018 non è stato modificato e pertanto, sempre in riferimento al pagamento delle polizze, rimarranno in vigore i seguenti limiti:
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Polizze DANNI (tutti i rami danni diversi dall'assicurazione RC Auto): limite di utilizzo del contante di € 750,00 annui per ciascun contratto.
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Polizze VITA: DIVIETO dell’utilizzo del contante.
(*) Art. 54 - Regole generali di comportamento - Comma 7:
Ai distributori è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice, il divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
RC AUTO - Solo la polizza RCA ha il limite più alto.
Con specifico riferimento al pagamento del premio per la copertura R.C. auto e per le relative garanzie accessorie, attenzione -> se riferite allo stesso veicolo, la soglia per l'utilizzo del contante è così articolata:
Periodo (dal - al) |
Importo massimo uso contanti | Sanzione applicabile |
01/01/2020 - 30/06/2020 | € 2.999,99 | Min. € 3.000 - Max. € 50.000 |
01/07/2020 - 31/12/20212 | € 1.999,99 | Min. € 2.000 - Max. € 50.000 |
dal 01/01/20223 | € 999,99 | Min. € 1.000 - Max. € 50.000 |
I sopra indicati importi si riferiscono:
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al singolo rapporto assicurativo (quindi valgono per ogni polizza)
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sia al pagamento del premio annuale, sia di ciascuna rata, senza considerare quindi l'importo dell'intero premio.
Attenzione a non incorrere in sanzioni, magari a causa di un banale errore... oggi fare un bonifico dal cellulare è un attimo!
Il punto di vista dell'intermediario assicurativo
L’Art. 55 del Reg. IVASS n. 44/2019 indica che:
Gli intermediari assicurativi…
- identificano il cliente, il beneficiario, i rispettivi titolari effettivi e l’esecutore;
- verificano l’identità del cliente, del beneficiario, dei rispettivi titolari effettivi e dell’esecutore;
- acquisiscono tutte le informazioni e la documentazione richieste dall’impresa ai fini della valutazione del rischio associato al cliente;
- conservano in formato cartaceo o elettronico copia del documento d’identità e dell’ulteriore documentazione acquisita per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica effettuata nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a);
- mettono immediatamente a disposizione delle imprese documenti, dati e informazioni acquisiti per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- svolgono un controllo costante sul comportamento tenuto - in occasione del compimento di operazioni, inclusa la liquidazione della prestazione, …”.
L’Art. 47 c. 3 del Reg. ISVAP 5/2006 attualmente in vigore recita:
Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a)
Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
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