ATTENZIONE: RINVIATO AL 1° GENNAIO 2023 - La Legge n. 157/2019 del 19 12 2019 ha modificato la norma sull’utilizzo del denaro contante: dopo la prima riduzione a partire da 3.000 a 2.000 euro, in vigore dal 1° luglio 2020, la soglia scenderà ulteriormente da 2.000 a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022. Cambia qualcosa per il pagamento delle polizze assicurative?
Quanto contante nei pagamenti?
ATTENZIONE: RINVIATO AL 1° GENNAIO 2023 - Leggi qui le modifiche
Modifiche al regime dell’utilizzo del contante con la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" - Legge n. 157/2019.
L’articolo 18 della Legge n. 157/2019, “Modifiche al regime dell’utilizzo del contante”, ha integrato gli articoli 49 e 63 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, prevedendo:
Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021:
Riduzione della soglia dell’utilizzo del contante da € 3.000,00 a € 2.000,00;
Dal 1° gennaio 2022:
Riduzione della soglia dell’utilizzo del contante ad € 1.000,00.
Attenzione alle sanzioni previste per chi viola le disposizioni in materia di utilizzo del contante:
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Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 50.000.
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Dal 1° gennaio 2022: sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 50.000.
Le POLIZZE Assicurative
Polizze "DANNI" e "VITA"
L’articolo 54 comma 7 (*) del Regolamento IVASS n.40/2018 non è stato modificato e pertanto, sempre in riferimento al pagamento delle polizze, rimarranno in vigore i seguenti limiti:
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Polizze DANNI (tutti i rami danni diversi dall'assicurazione RC Auto): limite di utilizzo del contante di € 750,00 annui per ciascun contratto.
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Polizze VITA: DIVIETO dell’utilizzo del contante.
(*) Art. 54 - Regole generali di comportamento - Comma 7:
Ai distributori è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice, il divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
RC AUTO - Solo la polizza RCA ha il limite più alto.
Con specifico riferimento al pagamento del premio per la copertura R.C. auto e per le relative garanzie accessorie, attenzione -> se riferite allo stesso veicolo, la soglia per l'utilizzo del contante è così articolata:
Periodo | Importo massimo uso contanti | Sanzione applicabile |
01/01/2020 - 30/06/2020 | € 2.999,99 | Min. € 3.000 - Max. € 50.000 |
01/07/2020 - 31/12/2021 | € 1.999,99 | Min. € 2.000 - Max. € 50.000 |
dal 01/01/2022 | € 999,99 | Min. € 1.000 - Max. € 50.000 |
I sopra indicati importi si riferiscono:
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al singolo rapporto assicurativo (quindi valgono per ogni polizza)
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sia al pagamento del premio annuale, sia di ciascuna rata, senza considerare quindi l'importo dell'intero premio.
Attenzione a non incorrere in sanzioni, magari a causa di un banale errore... oggi fare un bonifico dal cellulare è un attimo!
Il punto di vista dell'intermediario assicurativo
L’Art. 55 del Reg. IVASS n. 44/2019 indica che:
Gli intermediari assicurativi…
- identificano il cliente, il beneficiario, i rispettivi titolari effettivi e l’esecutore;
- verificano l’identità del cliente, del beneficiario, dei rispettivi titolari effettivi e dell’esecutore;
- acquisiscono tutte le informazioni e la documentazione richieste dall’impresa ai fini della valutazione del rischio associato al cliente;
- conservano in formato cartaceo o elettronico copia del documento d’identità e dell’ulteriore documentazione acquisita per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica effettuata nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a);
- mettono immediatamente a disposizione delle imprese documenti, dati e informazioni acquisiti per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- svolgono un controllo costante sul comportamento tenuto - in occasione del compimento di operazioni, inclusa la liquidazione della prestazione, …”.
L’Art. 47 c. 3 del Reg. ISVAP 5/2006 attualmente in vigore recita:
Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a)
Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
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