Il 14 aprile 2020 è stato approvato al Senato un emendamento che introduce per tutti gli automobilisti italiani la possibilità di sospendere, fino al 31 luglio, la RC auto. E' possibile sospendere la RC Auto? Certo, si poteva fare anche prima... ma attenzione! Leggi qui.
Si può fare?
In tempi di Covid il tema "sospensione" polizza RCA è diventato caldo...
Qualche giorno fa abbiamo pubblicato QUESTO articolo in cui spieghiamo come funziona la campagna #UnMesePerTe di UnipolSai che ha deciso di rimborsare (sotto forma di sconto sul prossimo rinnovo) ai clienti che hanno polizze RCAuto UnipolSai un mese del premio pagato per via del fermo causato dall’emergenza Covid-19.
Si tratta di un'iniziativa per ora unica fra le Compagnie assicurative, il resto del settore sembra intenzionato ad ampliare il raggio d’azione del beneficio non solo alla polizza auto, consegnando al cliente una sorta di voucher, uno sconto, da utilizzare anche per altri tipi di coperture assicurative. Vi terremo informati su queste pagine.
Ma quello di cui vogliamo parlare in questo articolo è relativo ad un tema di cui si è parlato (e letto) molto in questi giorni, cioè la possibilità di sospensione della RC Auto.
Per prima cosa facciamo notare che la sospensione della RC Auto è in genere sempre prevista da tutte le Compagnie, ma l'argomento è diventato molto d'attualità per via dell'emergenza Covid-19 anche se con una motivazione diversa.
Vediamo le due notizie lette negli ultimi giorni.
Codacons
L'associazione di consumatori Codacons ha sollevato il problema del fermo auto imposto dall'emergenza Coronavirus e sta quindi chiedendo (al governo) di imporre uno sconto generalizzato a tutte le Compagnie. La richiesta è quindi quello di obbligare anche le altre compagnie e fare una cosa simile a quanto già fatto in autonomia da UnipolSai con la campagna #UnMesePerTe. Anche l'ANIA (l'associazione delle compagnie assicurative) si è espressa in merito, trovate sul sito Codacons QUI le relative informazioni.
Emendamento al Decreto Cura Italia
Il 14 aprile 2020 è stato approvato al Senato un emendamento che introduce per tutti gli automobilisti italiani la possibilità di sospendere, fino al 31 luglio, l’RC auto o moto in corso di validità, allungandone così la durata per un periodo pari ai giorni di interruzione ma occorre fare ATTENZIONE:
Per prima cosa si tratta di un emendamento approvato al Senato, dovrà quindi essere approvato anche dalla Camera, e pertanto non c'è ancora nulla in vigore. Inoltre, per come è formulato non affronta alcuni aspetti tecnici "pratici" e di fatto, se non modificato, creerebbe confusione ed incertezza: nonostante il testo dell'emendamento reciti “Il veicolo per cui l’assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso né circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria” molto probabilmente farebbe ritenere ai meno attenti di poter sospendere l'assicurazione anche lasciando l'auto parcheggiata in strada.
Ciò non è possibile: una polizza "sospesa" non è sospesa solo per la circolazione, ma è sospesa, cioè non ha effetto, anche se l'auto è parcheggiata su un suolo pubblico. Il proprietario dell'auto è così esposto ad una sanzione pecuniaria fino a 3.396 euro e al sequestro del mezzo. Ma non è ancora tutto.
I danni a terzi
Se il testo dice che il mezzo con l'assicurazione sospesa "non può in alcun caso né circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica", se ne deduce che la possibilità della sospensione della RCA è concessa solo se il veicolo sosta in un’area "privata" come, ad esempio, il garage, la rimessa, il giardino, ecc.
E' bene però tenere sempre in considerazione che, qualora il veicolo causasse un danno a terzi, la compagnia potrebbe non pagare il danno o, in ogni caso, rivalersi sul proprietario del mezzo con l'assicurazione sospesa, che quindi "non è assicurato".
Quali potrebbero essere questi danni?
La macchina si muove da sola (ad esempio perchè il freno a mano è malfunzionante o perchè si è disinnestata la marcia) e danneggia così un'altra auto parcheggiata o una parte condominiale (es. un lampione, un'aiuola...). In questi casi i danni, per quanto "fastidiosi" sono di piccola entità; si pensi invece al caso dell'auto che muovendosi da sola ferisce una persona o addirittura un bambino che gioca nel cortile condominiale! Oppure, ancora, al caso che l'auto prenda fuoco (es. un cortocircuito, una perdita di carburante, una fuga di gas GPL) ed incendi i garage condominiali (che spesso sono sotto al condominio), causando danni estesi al palazzo...
In questi casi la capacità economica del proprietario potrebbe non essere sufficiente a risarcire i danni?
La giurisprudenza
Ci sono inoltre diverse sentenze della Corte di Cassazione che affermano il principio, condannando il proprietario del veicolo non assicurato che staziona in area provaata, che lo scopo dell’assicurazione obbligatoria RCA è quello di tutelare tutti coloro che potrebbero subire danni causati da un veicolo per via dell’astratta idoneità di un veicolo a causare danni.
Quando si può sostenere quindi la non necessarietà dell’assicurazione obbligatoria di un veicolo all’interno di un’area privata? Forse quando il veicolo dovesse risultare totalmente inidoneo a produrre danni... ad esempio se fosse privo del motore, dell’impianto elettrico e/o di quelle componenti che potrebbero potenzialmente produrre danni...
Di questo si occuperà il nuovo Decreto?
Non sospendere le garanzie accessorie
Tranne i casi in cui non si sono stipulate polizze diverse (es. la garanzia RC con la Compagnia "A" e le garanzie furto-incendio, atti vandalici, kasco con la Compagnia "B"), è bene infine ricordare che solitamente quando si sospende la polizza si sospende tutto e in caso di furto dell'auto o atti vandalici il proprietario non avrà diritto al rimborso.
Può essere il caso di risparmiare qualche decina o anche centinaio di euro e correre questi rischi? Quindi fate attenzione e...
#iorestoacasa