Polizze vita: chiarimenti AA.EE. su cambio tassazione con la Legge Stabilità 2015

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Circolare n. 8/E del 1° aprile 2016: problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione vita ex Legge di stabilità 2015. Prima delle modifiche i capitali percepiti dai beneficiari per i contratti di assicurazione sulla vita erano completamente esenti dall’imposta sul reddito...

Polizze vita: problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita.

Chiarimenti dall'Agenzia Entrate con la circolare 8/E del 1° aprile 2016.

05/04/2016

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E del 1° aprile 2016 ha fornito dei chiarimenti sulla modifica del regime fiscale sulle polizze vita avvenuta a seguito dell'introduzione della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Prima delle modifiche i capitali percepiti dai beneficiari, in caso di morte dell’assicurato, per i contratti di assicurazione sulla vita erano completamente esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e così l’intera somma corrisposta dalla Compagnia, comprensiva degli eventuali rendimenti finanziari, non era soggetta a tassazione.

Attuale normativa

Polizze TCM (temporanea caso morte”): continua ad applicarsi la totale esenzione dall’IRPEF di quanto corrisposto ai beneficiari.

Polizze "miste" (caratterizzate dalla presenza anche di una componente finanziaria):

  1. Il capitale inerente "al rischio demografico" (cioè la morte dell'assicurato), continua a rimanere esente da Irpef.
  2. La quota restante di capitale corrisposti sui contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è soggetta all’articolo 45, comma 4, del Tuir: costituisce reddito di capitali per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati.

Nel caso delle polizze vita “miste” l’ammontare della prestazione imponibile corrisponde alla differenza fra il “valore di riscatto” che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato, determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali e l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.

Attenzione: la modifica della fiscalità si applica ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche qualora l’evento morte sia avvenuto anteriormente a tale data.

Circolare n. 8/E del 1° aprile 2016: problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione vita ex Legge di stabilità 2015. Prima delle modifiche i capitali percepiti dai beneficiari per i contratti di assicurazione sulla vita erano completamente esenti dall’imposta sul reddito...

Polizze vita: problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita.

Chiarimenti dall'Agenzia Entrate con la circolare 8/E del 1° aprile 2016.

05/04/2016

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E del 1° aprile 2016 ha fornito dei chiarimenti sulla modifica del regime fiscale sulle polizze vita avvenuta a seguito dell'introduzione della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Prima delle modifiche i capitali percepiti dai beneficiari, in caso di morte dell’assicurato, per i contratti di assicurazione sulla vita erano completamente esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e così l’intera somma corrisposta dalla Compagnia, comprensiva degli eventuali rendimenti finanziari, non era soggetta a tassazione.

Attuale normativa

Polizze TCM (temporanea caso morte”): continua ad applicarsi la totale esenzione dall’IRPEF di quanto corrisposto ai beneficiari.

Polizze "miste" (caratterizzate dalla presenza anche di una componente finanziaria):

  1. Il capitale inerente "al rischio demografico" (cioè la morte dell'assicurato), continua a rimanere esente da Irpef.
  2. La quota restante di capitale corrisposti sui contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è soggetta all’articolo 45, comma 4, del Tuir: costituisce reddito di capitali per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati.

Nel caso delle polizze vita “miste” l’ammontare della prestazione imponibile corrisponde alla differenza fra il “valore di riscatto” che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato, determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali e l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.

Attenzione: la modifica della fiscalità si applica ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche qualora l’evento morte sia avvenuto anteriormente a tale data.

La circolare fornisce quattro esempi su come calcolare l’imponibile e l’imposta (Clicca QUI per espandere il testo)

Esempio 1 - Caso in cui il valore di riscatto è inferiore al capitale erogato

Polizza “mista” vita stipulata il 1° gennaio 2010

Decesso il 31 gennaio 2015

Premi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)

Capitale erogato caso morte pari a 4000 euro

Valore di riscatto pari a 3000 euro

Il valore di riscatto (3000) è inferiore al capitale erogato (4000)

Reddito imponibile = 3000 -1000 = 2000

Esempio 2 - Caso in cui il valore di riscatto è pari al capitale erogato

Polizza “mista” vita stipulata il 1° gennaio 2010

Decesso il 31 gennaio 2015

Premi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)

Capitale erogato caso morte pari a 4000 euro

Valore di riscatto pari a 4000 euro

Il valore di riscatto (4000) è pari al capitale erogato caso morte (4000)

Reddito imponibile = 4000 – 1000 = 3000

Esempio 3 - Caso in cui il valore di riscatto è superiore al capitale erogato

Polizza “mista” vita stipulata il 1° gennaio 2010

Decesso il 31 gennaio 2015

Premi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente  finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)

Capitale erogato caso morte pari 2000 euro

Valore di riscatto pari a 3000 euro

Il valore di riscatto (3000) è superiore al capitale  erogato  caso morte (2000)

Reddito imponibile = 2000 – 1000 = 1000

Esempio 4 - Caso in cui il valore di riscatto è mancante

Polizza “mista” vita stipulata il 1° gennaio 2010

Decesso il 31 gennaio 2015

Premi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)

Capitale erogato caso morte pari 2000 euro

Valore di riscatto assente

Riserva matematica alla data del decesso (2000)

Reddito imponibile = 2000 – 1000 = 1000

Tassazione

Il reddito, determinato secondo le precedenti indicazioni, è assoggettato all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600. Sui redditi sottoposti a ritenuta si applicherà l’aliquota vigente nei periodi di maturazione degli stessi (cfr. circolare 27 giugno 2014, n. 19/E), in dettaglio:

  • aliquota del 12,5 per cento sulla parte di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2011;
  • aliquota del 20 per cento sulla parte di rendimento maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014;
  • aliquota del 26 per cento sulla parte di rendimento maturata dal 1° luglio 2014.

Inoltre, dal 1° gennaio 2012 la base imponibile del reddito in questione è ridotta di una quota riferibile alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’articolo 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse da Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni individuati nel decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni (cosiddetta white list) e, dal 1° luglio 2014, da enti territoriali degli stessi.

Tale riduzione è operata ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 riguardanti i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

 

Prestazioni ricorrenti caso vita e caso morte (Clicca QUI per espandere il testo)

La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce anche il trattamento fiscale delle prestazioni ricorrenti delle polizze "caso vita" e "caso morte".

Coerentemente con i criteri di tassazione precisati con la risoluzione n. 138/E del 17 novembre 2004, le prestazioni ricorrenti di una polizza sono tassabili qualora, alle prestabilite scadenze periodiche, sia determinabile con certezza la sussistenza di un vero e proprio rendimento finanziario della polizza stessa.

In tale ambito appare opportuno chiarire quale sia in particolare il trattamento impositivo da applicare nel caso di polizze a vita intera che prevedono la corresponsione di varie prestazioni fra cui:

  • prestazioni ricorrenti programmate, il cui ammontare viene calcolato sulla base di determinati parametri e finanziato mediante l’annullamento o il riscatto di quote di un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione o di un OICR collegato al contratto nel quale sono investiti i premi versati;
  • corresponsione di un capitale al decesso dell’assicurato o in caso di riscatto anticipato, determinato in funzione del valore delle quote del predetto fondo o OICR al momento del decesso o della richiesta di riscatto”.

Si fa comunque riferimento a fattispecie nelle quali, in genere, non sussiste certezza per tassare il capitale corrisposto al momento dell’erogazione della singola prestazione, poiché la polizza non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, circostanza verificabile solo alla scadenza del contratto.

L’investitore, infatti, si assume il rischio collegato all’andamento negativo del valore delle quote di OICR o dei predetti fondi interni che può risultare inferiore ai premi versati. Tale eventualità induce ad escludere l’imponibilità delle prestazioni ricorrenti erogate nel corso della durata contrattuale in quanto alla data della loro corresponsione non sono maturati rendimenti che presentino il carattere della certezza tali da determinare l’esistenza delle condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del DPR n. 600 del 1973.

La tassazione delle prestazioni ricorrenti è, pertanto, sospesa fino al momento dell’erogazione del capitale assicurato a seguito di riscatto o a scadenza del contratto. La predetta imposta sostitutiva si applicherà sull’eventuale reddito venutosi a determinare al momento dell’erogazione della prestazione, qualora sussista un differenziale positivo tra l’ammontare delle prestazioni ricorrenti programmate aumentato della prestazione corrisposta alla scadenza o al riscatto anticipato, e l’ammontare dei premi versati.

Particolari considerazioni devono essere svolte nel caso in cui la prestazione finale sia corrisposta al beneficiario per effetto del decesso dell’assicurato. Per queste polizze è necessario ripartire il reddito calcolato alla conclusione del contratto, ossia alla morte dell’assicurato, attribuendolo in modo proporzionale all’ammontare delle prestazioni ricorrenti erogate durante la vita dell’assicurato e a quello erogato all’atto del decesso, escludendo comunque dalla determinazione del reddito imponibile gli importi (prestazione e premio) riferiti al rischio demografico.

Rimane, quindi, fermo il principio delle precedenti pronunce dell’Agenzia delle entrate – che, come sopra illustrato, escludono a certe condizioni la tassazione delle prestazioni ricorrenti al momento del loro pagamento – nonché l’esenzione del reddito erogato in caso di morte dell’assicurato, limitatamente alla sola componente di rischio demografico. Anche in questo caso si applicano, infatti, le modifiche recate dal comma 658, articolo 1, della legge di stabilità 2015, all’articolo 34 del DPR n. 601 del 1973, per effetto delle quali tra i capitali erogati in caso di morte sono esenti solo quelli percepiti a copertura del rischio demografico.

Ad esempio, a fronte di un premio unico di euro 800, viene corrisposta una prestazione complessiva di 1.800 euro così ripartiti:

  • 450 quali prestazioni ricorrenti (cedole) già erogate all’assicurato nel corso del contratto;
  • 1.350 all’atto del decesso (di cui 500 a copertura del rischio demografico e 850 per la componente finanziaria determinata in base ai criteri illustrati nel paragrafo 1).

In tal caso, il reddito complessivo della polizza è pari alla differenza tra la prestazione erogata complessivamente (1.800) e i premi pagati (800) dal sottoscrittore.

Determinata l’incidenza del reddito complessivo sulla prestazione erogata (pari a 1000/1800), ai fini della tassazione, il reddito dovrà essere ripartito come segue:

Reddito da assoggettare a tassazione in corrispondenza della quota della prestazione da attribuire al rendimento dell’investimento finanziario

1000/1800 x (450 +850)

1000/1800 x 1300 = 722,22.

Reddito esente da imposta in misura pari alla quota della prestazione da attribuire alla copertura del rischio demografico:

1000/1800 x 500 = 277,77.

Ai fini dell’imposizione, infatti, il rendimento complessivo della polizza dovrà essere decurtato della parte dello stesso riferibile alla copertura del rischio demografico.

L’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, infatti, risulta dovuta solo in relazione alla parte del capitale erogato non a copertura del rischio demografico; vale a dire la parte imponibile - ai sensi dell’articolo 45 comma 4 del TUIR - delle prestazioni periodiche corrisposte all’assicurato in vita e dei capitali corrisposti agli eredi a seguito del decesso dell’assicurato riferibile al rendimento finanziario della polizza.

Circolare n. 8/E del 1° aprile 2016: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita - Articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). CLICCA QUI PER SCARICARE LA CIRCOLARE

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