La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce anche il trattamento fiscale delle prestazioni ricorrenti delle polizze "caso vita" e "caso morte".
Coerentemente con i criteri di tassazione precisati con la risoluzione n. 138/E del 17 novembre 2004, le prestazioni ricorrenti di una polizza sono tassabili qualora, alle prestabilite scadenze periodiche, sia determinabile con certezza la sussistenza di un vero e proprio rendimento finanziario della polizza stessa.
In tale ambito appare opportuno chiarire quale sia in particolare il trattamento impositivo da applicare nel caso di polizze a vita intera che prevedono la corresponsione di varie prestazioni fra cui:
- prestazioni ricorrenti programmate, il cui ammontare viene calcolato sulla base di determinati parametri e finanziato mediante l’annullamento o il riscatto di quote di un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione o di un OICR collegato al contratto nel quale sono investiti i premi versati;
- corresponsione di un capitale al decesso dell’assicurato o in caso di riscatto anticipato, determinato in funzione del valore delle quote del predetto fondo o OICR al momento del decesso o della richiesta di riscatto”.
Si fa comunque riferimento a fattispecie nelle quali, in genere, non sussiste certezza per tassare il capitale corrisposto al momento dell’erogazione della singola prestazione, poiché la polizza non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, circostanza verificabile solo alla scadenza del contratto.
L’investitore, infatti, si assume il rischio collegato all’andamento negativo del valore delle quote di OICR o dei predetti fondi interni che può risultare inferiore ai premi versati. Tale eventualità induce ad escludere l’imponibilità delle prestazioni ricorrenti erogate nel corso della durata contrattuale in quanto alla data della loro corresponsione non sono maturati rendimenti che presentino il carattere della certezza tali da determinare l’esistenza delle condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del DPR n. 600 del 1973.
La tassazione delle prestazioni ricorrenti è, pertanto, sospesa fino al momento dell’erogazione del capitale assicurato a seguito di riscatto o a scadenza del contratto. La predetta imposta sostitutiva si applicherà sull’eventuale reddito venutosi a determinare al momento dell’erogazione della prestazione, qualora sussista un differenziale positivo tra l’ammontare delle prestazioni ricorrenti programmate aumentato della prestazione corrisposta alla scadenza o al riscatto anticipato, e l’ammontare dei premi versati.
Particolari considerazioni devono essere svolte nel caso in cui la prestazione finale sia corrisposta al beneficiario per effetto del decesso dell’assicurato. Per queste polizze è necessario ripartire il reddito calcolato alla conclusione del contratto, ossia alla morte dell’assicurato, attribuendolo in modo proporzionale all’ammontare delle prestazioni ricorrenti erogate durante la vita dell’assicurato e a quello erogato all’atto del decesso, escludendo comunque dalla determinazione del reddito imponibile gli importi (prestazione e premio) riferiti al rischio demografico.
Rimane, quindi, fermo il principio delle precedenti pronunce dell’Agenzia delle entrate – che, come sopra illustrato, escludono a certe condizioni la tassazione delle prestazioni ricorrenti al momento del loro pagamento – nonché l’esenzione del reddito erogato in caso di morte dell’assicurato, limitatamente alla sola componente di rischio demografico. Anche in questo caso si applicano, infatti, le modifiche recate dal comma 658, articolo 1, della legge di stabilità 2015, all’articolo 34 del DPR n. 601 del 1973, per effetto delle quali tra i capitali erogati in caso di morte sono esenti solo quelli percepiti a copertura del rischio demografico.
Ad esempio, a fronte di un premio unico di euro 800, viene corrisposta una prestazione complessiva di 1.800 euro così ripartiti:
- 450 quali prestazioni ricorrenti (cedole) già erogate all’assicurato nel corso del contratto;
- 1.350 all’atto del decesso (di cui 500 a copertura del rischio demografico e 850 per la componente finanziaria determinata in base ai criteri illustrati nel paragrafo 1).
In tal caso, il reddito complessivo della polizza è pari alla differenza tra la prestazione erogata complessivamente (1.800) e i premi pagati (800) dal sottoscrittore.
Determinata l’incidenza del reddito complessivo sulla prestazione erogata (pari a 1000/1800), ai fini della tassazione, il reddito dovrà essere ripartito come segue:
Reddito da assoggettare a tassazione in corrispondenza della quota della prestazione da attribuire al rendimento dell’investimento finanziario
1000/1800 x (450 +850)
1000/1800 x 1300 = 722,22.
Reddito esente da imposta in misura pari alla quota della prestazione da attribuire alla copertura del rischio demografico:
1000/1800 x 500 = 277,77.
Ai fini dell’imposizione, infatti, il rendimento complessivo della polizza dovrà essere decurtato della parte dello stesso riferibile alla copertura del rischio demografico.
L’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, infatti, risulta dovuta solo in relazione alla parte del capitale erogato non a copertura del rischio demografico; vale a dire la parte imponibile - ai sensi dell’articolo 45 comma 4 del TUIR - delle prestazioni periodiche corrisposte all’assicurato in vita e dei capitali corrisposti agli eredi a seguito del decesso dell’assicurato riferibile al rendimento finanziario della polizza.
Circolare n. 8/E del 1° aprile 2016: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita - Articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). CLICCA QUI PER SCARICARE LA CIRCOLARE