Sentenza C.C. n. 15156: responsabilità del datore di lavoro per lavorazioni effettuate da altri sul posto di lavoro.
Sentenza C.C. n. 15156: responsabilità del datore di lavoro per lavorazioni effettuate da altri sul posto di lavoro.
Con la sentenza n. 15156 dell'11 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già affermato precedentemente con la sentenza n. 45 del 2009, stabilendo che "ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l'ambiente di lavoro ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 4 e 5 (ora D. Lgs n. 81 del 2008), sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell'art. 2087 c.c., ad informarsi dei rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti".
E l'appaltatore non può nemmeno giustificarsi lamentando la carenza di informazioni da parte del committente in ordine all'esistenza dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività appaltata.
Per questo motivo, ha confermato il datore di lavoro responsabile in caso di morte del proprio dipendente, anche se i rischi siano da attribuire alle lavorazioni svolte dalle altre aziende presenti nello stesso teatro di lavoro, e sui cui l'appaltatore non si sia preventivamente informato e non abbia altresì informato e formato i propri dipendenti sulla prevenzione di tali rischi.
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