Pensi che la Riforma della Crisi non riguardi la tua impresa? Ti sei già attivato? Hai già verificato che sia conforme ai precetti dell'Art. 2086 c.c.? Ci sono importanti novità dalla giurisprudenza: in varie occasioni, in ultimo la sentenza n. 188/2021 del Tribunale di Cagliari, ha affermato che la mancata adozione di adeguati assetti da parte dell’organo amministrativo di una impresa in crisi costituisce una grave irregolarità che impone la revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario. Ma non dimenticare però - e questo è il nostro mestiere di broker - che alla base di tutto c'è anche l'esigenza di implementare (introdurre /verificare /migliorare quanto in essere) un sistema di “risk management”.
Pensi che la Riforma della Crisi non riguardi la tua impresa?
Gli assetti adeguati
Nel marzo 2020 fa pubblicavamo QUESTO articolo col quale evidenziavamo che il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) portava nuovi pesanti obblighi in capo agli amministratori di società per via dell'introduzione del comma 2 dell'art. 2086 c.c. che impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva l'obbligo di "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa" per la "rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale", sottolineando gli aspetti legati alla necessità di fare un'analisi dei rischi "puri" e finanziari per una corretta implementazione e gestione di un sistema di "Risk Management" per non incappare in improvvisi eventi che possano portare in crisi l'azienda.
L’organo gestorio della S.r.l. rischia l'intero patrimonio personale
Si aggiunga inoltre che ora l’amministratore di una S.r.l. rischia ora il proprio intero patrimonio personale se non ha adottato tutti gli strumenti necessari per la conservazione del patrimonio sociale.
Il Codice della Crisi ha infatti modificato anche l’art. 2476 del Codice Civile aggiungendo alle tradizionali forme di responsabilità degli amministratori di S.r.l. (verso la società, con azione da parte dei soci, nonché verso il terzo o il singolo socio in caso di danni diretti causati da atti dolosi o colposi), la responsabilità verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La "buona salute" non è tutto
Non è quindi il caso di farsi trarre in inganno dalla “buona salute” della propria impresa in quanto anche le aziende sane non sono immuni da rischi, soprattutto in un contesto sempre più mutevole ed incerto come quello attuale.
L'ultima sentenza di un Tribunale
Il 19 gennaio 2022 il Tribunale di Cagliari ha emesso la sentenza n. 188/2021 con la quale ha condannato gli amministratori di una cooperativa agricola per la violazione del dovere di predisporre adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili, motivando così:
Assetto organizzativo
- organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
- assenza di un mansionario;
- inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
- assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.
Assetto amministrativo
- mancata redazione di un budget di tesoreria;
- mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
- mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
- assenza di strumenti di reporting;
- mancata redazione di un piano industriale.
Assetto contabile
- la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
- assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
- analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
- mancata redazione del rendiconto finanziario.
L'urgenza di attivarsi immediatamente
Nella sentenza si legge inoltre:
"Ritiene il Tribunale che l’assenza di un adeguato assetto organizzativo rappresenti una grave irregolarità che deve essere immediatamente emendata. La giurisprudenza ha già affermato che la mancata adozione di adeguati assetti da parte dell’organo amministrativo di una impresa in crisi costituisce una grave irregolarità che impone la revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario (Tribunale Milano, 18 ottobre 2019; Tribunale Roma 15.9.2020). Ritiene il Tribunale che altrettanto (se non più) grave sia la mancata adozione di adeguati assetti di una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario. Gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che la impresa scivoli inconsapevolmente versa una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune. Del resto, una volta manifestatasi la crisi, sfuma la gravità della adozione di adeguati assetti e viene in massimo rilievo, invece, la mancata adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per fronteggiarla. In altri termini, la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative."
E' evidente che quando l’impresa non si trova in crisi ha le risorse anche economiche necessarie per predisporre con efficacia le opportune misure organizzative, contabili e amministrative e pertando il fatto che una società non sia fosse attivata prima di entrare in crisi è un elemento peggiorativo quando il giudice dovrà valutarne il merito e le responsabilità.
Nel recente saggio "Spunti operativi sugli adeguati assetti alla luce della recente pronuncia del Tribunale di Cagliari" gli autori Francesco Aliprandi ed Alessandro Turchisi commentano:
"L’introduzione del dovere di istituzione di adeguati assetti societari è strettamente funzionale alle finalità del Codice della crisi, ossia la diagnosi precoce della crisi di impresa e la salvaguardia della continuità aziendale, nella consapevolezza della tardività di intervento sovente registrata nei percorsi di risanamento aziendale. La finalità dell’emersione tempestiva della crisi risponde alla necessità di un forte cambiamento culturale delle imprese, troppo spesso poco avvezze ad una gestione e programmazione formalizzate.
Ne discende che l’epoca della cesura netta tra diritto dell’impresa in bonis e il diritto della crisi è tramontata e il sistema attuale vede una commistione di regole che si basano su due assunti fondamentali.
Secondo il primo di essi la crisi rappresenta un fatto fisiologico della vita dell’impresa e non la fase terminale della stessa, mentre il secondo assunto è che la crisi dell’impresa sia tanto più gestibile e superabile quanto più tempestivamente si intervenga su di essa. Tali assunti rappresentano la presa d’atto di un dato ineludibile: il valore dell’azienda deve essere salvaguardato e l’imprenditore deve avere a disposizione degli strumenti che gli consentano di rimettersi in gioco facendo tesoro dell’esperienza pregressa.
L’attenzione verso gli assetti organizzativi predisposti dall'imprenditore collettivo non è dunque una novità del CCI, il quale tuttavia esige – quale elemento di vera novità - che tali aspetti abbiano la specifica qualità di essere idonei alla rilevazione tempestiva della crisi e alla salvaguardia del cd. going concern.
In conclusione, è evidente, e di ciò si ha conferma nel recente provvedimento del Tribunale di Cagliari, che gli assetti societari di cui al novellato art. 2086, secondo comma, c.c. devono essere funzionali anche – e soprattutto - alla vita dell'impresa. Del resto, una volta manifestatasi la crisi, diventa meno rilevante la mancata adozione di un adeguato assetto societario, assumendo massimo rilievo il secondo dovere imposto dall’art. 2086 c.c., ossia l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per fronteggiarla."
Attenzione al/ Attenzione dell'organo di controllo
Nel caso della cooperativa agricola di cui la sentenza n. 188/2021, sono stati i componenti del collegio sindacale della società a denunciare, ai sensi dell’art. 2409 cc, il compimento da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione idonee ad arrecare danno alla società, chiedendo che il tribunale provvedesse all'ispezione della amministrazione, all’adozione degli opportuni provvedimenti, e, ove del caso, alla revoca dell’organo amministrativo con la nomina di un amministratore giudiziario.
L'attenzione deve pertanto essere duplice: da un lato, a fronte della violazione da parte dell’organo gestorio dell’obbligo di predisporre assetti adeguati, v'è la possibilità dell’organo di controllo di reagire tramite il procedimento ex art. 2409 cc, dall'altro è bene ricordare che, in assenza di chiare indicazioni da parte dell’organo di controllo in ordine all’implementazione di adeguati assetti, gli amministratori dovrebbero comunque attivarsi senza indugio al fine di verificare ed eventualmente predisporre adeguate azioni perchè gli assetti dell'impresa siano adeguati.
Quale complessità?
E' bene infine ricordare che il 2086 indica che gli assetti devono essere sì adeguati, ma anche adeguati in relazione alla complessità dell'impresa: predisporre un'adeguatezza degli assetti non implica, ad esempio per una micro-impresa, dover fare cose oltre la propria portata, ma sicuramente qualcosa è necessario fare perchè l'inazione degli amministratori non li discolperà in caso di crisi, anzi!
Quale complessita? Sarà anche il consulente dell'azienda a dover esser... adeguato al compito!
Ricordati infine che alla base di tutto c'è comunque l'esigenza per la tua azienda di implementare (introdurre /verificare /migliorare quanto in essere) il sistema di “risk management”, il processo mediante il quale si misurano o stimano i rischi e si sviluppano delle strategie per governarli: come evitare il rischio, come ridurne gli effetti negativi, come trasferirli a terze parti e come pianificarne le conseguenze.
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