Governance d'impresa: tutelare gli Amministratori con le polizze?

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La nuova legge sulla crisi d’impresa inasprisce la posizione degli amministratori: ora è diventato molto più probabile che sia loro contestato un illecito di natura dolosa. Attentione quindi alle polizze assicurative, nello specifico la polizza D&O, che in tal caso NON si attiverà! Come fare?

Il fallimento della società e la nuova normativa sulla crisi d'impresa

In un contesto di doveri e obblighi già così delicato, il nuovo codice della crisi d'impresa aggrava maggiormente i rischi per gli amministratori nella gestione del patrimonio della società: l'art. 378 del codice della crisi, aggiorna gli articoli 2476 e 2486 del Codice Civile stabilendo che (2476) «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti».

La precedente normativa prevedeva, al contrario, che l'azione potesse essere proposta solo ed esclusivamente dalla società, evento quindi piuttosto raro.

I manager aziendali sono così chiamati a rispondere illimitatamente con il proprio patrimonio personale in caso di richieste di risarcimento dovute ad azioni colpose che abbiano causato una perdita patrimoniale della società, dei soci e/o dei creditori sociali.

La diligenza dell’amministratore

Con il nuovo diritto societario la diligenza dell’amministratore nell’adempimento dei doveri dell’incarico non è più riferibile al concetto di “diligenza del buon padre di famiglia” ma è ora identificato da un criterio oggettivo - la natura dell’incarico - ed un criterio soggettivo - le specifiche competenze.

La “natura dell’incarico” implica il richiamo alla diligenza professionale, art. 1176, c2 c.c. «Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata» e quindi la diligenza esigibile è quella tipica del gestore professionale di impresa altrui, in concreta relazione alle caratteristiche oggettive dell’impresa (dimensioni, articolazione organizzativa, settore di attività, struttura dell’azionariato, ecc.) e alla funzione concretamente espletata da ciascun amministratore nell’ambito dell’organo collegiale.

Ciò significa che le scelte degli amministratori devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, non di irresponsabile o negligente improvvisazione.

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Doveri e rischi dei manager aziendali con il 2086 c.2

L’art. 2380-bis c.c. stabilisce che la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, ma che si svolga nel rispetto della disposizione di cui al nuovo secondo comma dell’articolo 2086 c.c.

L'imprenditore… ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale…”.


L’art. 2476 c.c. stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Cosa implica l’inosservanza del 2086 c.2? Che succede se gli amministratori NON hanno “istituito un assetto adeguato… per la rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale”?

Le polizze assicurative aziendali

Ogni azienda dispone (si auspica!) della polizza di responsabilità civile (la cosiddetta RCT/O), strumento che copre i danni a cose e le lesioni a persona causate a TERZI e ai dipendenti dell’azienda.

Per prima cosa è bene ricordare che non tutti i possibili danni a terzi sono generalmente coperti dalla polizza dell’azienda: quasta può prevedere esclusioni o limiti nelle varie garanzie (sono esclusi ad esempio i danni economici diversi da lesioni a persona o danni a cose).

Ciò che preme evidenziare è che la polizza RCT/O NON protegge gli amministratori da richieste di risarcimento relative al loro incarico.

La polizza per gli amministratori: la D&O

La Polizza D&O, Directors’ & Officers’ Liability, è una polizza di responsabilità civile che tutela chi, all’interno di una società, riveste la carica di amministratore, dirigente, sindaco o anche i membri del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione, i revisori contabili, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e gli eventuali amministratori di fatto (attenzione: come sempre la D&O va fatta con “scienza”, caso per caso: spesso rileviamo “aziende partecipate” con più polizze e forse ne sarebbe sufficiente una sola, non tanto per il risparmio ma perchè qualche “testa” a volte non è assicurata!).

Quali azioni di responsabilità per gli amministratori

In linea generale i manager possono essere chiamati a rispondere in molti casi come ad esempio per:

  • Violazioni degli obblighi stabiliti dal Codice Civile e dallo statuto di impresa (es. dovere di diligenza, obbligo di predisporre un'adeguata struttura organizzativa, ecc.).
  • Violazioni della normativa in materia di dati personali.
  • Inquinamento.
  • Sanzioni, multe e ammende comminate alla società.
  • Mobbing.
  • Procedimenti aventi ad oggetto danni materiali e/o danni corporali di terzi.
  • Fatti colposi con impatti nell’ambito del processo produttivo e/o nell’erogazione di servizi aziendali.
  • Fallimento della società e/o ammissione della società a procedure concorsuali.
  • Azioni sociali e/o di terzi.

Ma non solo: ad esempio anche per le conseguenze penali dell’errore di un collaboratore; per i danni causati da un nuovo sistema EDP da lui approvato senza test adeguati e che emette fatture errate; per imposte dovute dall’azienda e non correttamente versate (per le quali in certi casi l’amministratore risponde personalmente); per l’omissione a bilancio di possibili ammortamenti causando perdite rilevanti alla società per maggiori imposte inutilmente versate; ma anche solo, infine, per un mero sospetto che può dar luogo ad indagini nei confronti dell’amministratore.

Le coperture della Polizza D&O

La polizza D&O protegge il patrimonio personale delle persone assicurate dalle richieste di risarcimento da parte di terzi come creditori sociali, singoli soci, dipendenti, consulenti, banche, ecc., anticipando inoltre le spese legali sostenute per la difesa da tali richieste.

La polizza D&O copre gli assicurati da:
  • Richieste di risarcimento per fatti COLPOSI (si faccia ben attenzione a questo).
  • Spese per procedimenti speciali: spese relative ad indagini di organi od autorità di vigilanza.
  • Spese di pubblicità: spese inerenti la reputazione della società a seguito di un sinistro.
  • Spese impreviste.
  • Spese di viaggio: spese inerenti la partecipazione ad un giudizio riconducibile ad un sinistro.
  • Il rimborso di quanto pagato dalla società per tenere indenne il management coinvolto in richieste di risarcimento.

Ritornando pertanto all’inasprimento della posizione degli amministratori riguardo la norma relativa alla Crisi di Impresa, possiamo affarmare che laddove all’Assicurato sia contestato un illecito di natura dolosa, fatto che con la nuova legge sulla crisi d’impresa è diventato molto più probabile, la polizza D&O NON si attiverà.

Con l’incremento delle imputazioni dolose nei confronti degli amministratori ne consegue che occorrono ulteriori tutele, sicuramente una Polizza di Tutela Legale che risponda tempestivamente allorquando l’amministratore riceve un accusa di rilevanza penale.

Questo perché l’assicuratore D&O, pur dovendo rispettare quanto previsto dall’art. 1917 c.c. (…Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.), qualora l’indagine NON faccia prevedere una futura richiesta di risarcimento a carico dell’amministratore, la polizza NON interverrà.

È bene infine ricordare, senza entrare qui nel merito, che quando l’imputazione è di natura dolosa, nessuna copertura assicurativa interverrà (art. 1900 c.c. “L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario…”).

La polizza di tutela legale per i Manager

Perché è necessario avere entrambe le polizze?

La D&O tutela il patrimonio dell’assicurato in quanto rimborsa il danno a lui ascritto.

La polizza di tutela legale rimborsa le spese legali sostenute (laddove l’assicuratore D&O non intervenga o intervenga parzialmente – v. sopra), soprattutto per quei casi dove la strategia difensiva assume una rilevanza determinante che solo attraverso un proprio legale di fiducia si può costruire.

In tutti i casi, tutte le volte in cui vi è un’indagine per un reato di natura dolosa, onde evitare di rimanere scoperti, è necessaria (anche!) una polizza di tutela legale penale che garantisce:

  • Un difensore per ogni imputato, persona fisica o giuridica.
  • L’assistenza legale per i testimoni.
  • L’immediata copertura delle spese legali e peritali anche in caso di imputazioni per un reato doloso.
  • La libera scelta del difensore e dei periti senza limitazioni territoriali.
  • L’assistenza anche nel procedimento ex art. 444 c.p.p. ( patteggiamento).
  • Massimali alti e realmente capienti di tutte le spese legali, peritali e giudiziarie e su misura secondo le esigenze del cliente.

 

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Il servizio fornito da Pico Adviser, di analisi dei rischi e conseguente verifica di quanto di questi coperti dalle polizze assicurative è un complemento indispensabile per le imprese che devono istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

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