Art. 2086 c.c.: obbligo di "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa", per la "rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale". Alla base di tutto c'è l'esigenza di implementare (introdurre /verificare /migliorare quanto in essere) il sistema di “risk management”, il processo mediante il quale si misurano o stimano i rischi e si sviluppano delle strategie per governarli: come evitare il rischio, come ridurne gli effetti negativi, come trasferirli a terze parti e come pianificarne le conseguenze.
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
porta nuovi pesanti obblighi in capo agli amministratori di società.
Tutto parte dall'introduzione del comma 2 dell'art. 2086 c.c. che impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva l'obbligo di
"istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa" per la "rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale"
(oltre ad "attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale").
L'amministratore che non ha attivato quanto previsto, in caso di "crisi", sarà ritenuto responsabile.
Il sistema di controllo "adeguato"
Per scongiurare (o almeno minimizzare) i rischi connessi ad eventuali difficoltà, gli amministratori (molto spesso è lo stesso imprenditore che ne svolge il ruolo) devono adeguare l'organizzazione dell'impresa... integrandone l'"assetto organizzativo, amministrativo e contabile".
Gli amministratori devono inoltre prevedere (nuove) procedure per la "rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale" (ma questo non è il tema conduttore del presente articolo).
Non solo: i principi di revisione portati dal Codice della Crisi impongono ai revisori che sia valutata la competenza e l’orientamento al controllo della direzione e dei responsabili delle attività di governance della società!
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Il primo passo è organizzare e prevenire
Un'azienda con prodotti obsoleti o fuori mercato o con una pessima “custumer satisfaction” o con una quota consistente del fatturato aziendale sviluppato con un numero limitato di buyers può subire pesanti cadute del fatturato; ciò che è fondamentale per la prevenzione della crisi è la corretta implementazione e gestione del sistema di "Risk Management".
Il "Risk Management" è, come noto, il processo mediante il quale si misurano o stimano i rischi dal punto di vista quantitativo e qualitativo, la probabilità di accadimento di un evento (per esempio un'alluvione, un terremoto, un attacco informatico, perdite su crediti etc…) e si sviluppano le strategie per governarli: come evitare il rischio, come ridurne gli effetti negativi, come trasferirli a terze parti e come pianificarne le conseguenze.
Un ulteriore indicazione in merito viene data dalla Legge 231/2001 la quale suggerisce (ma ad oggi non obbliga) la redazione del Modello Organizzativo che poi interagisce con tutti i sistemi di controllo già presenti in azienda come ad esempio Gestione della Qualità (ISO 9001, ISO 14001/ EMAS), Responsabilità Sociale (SA 8000 o SCR), Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2008 - OHSAS 18001), Privacy (GDPR, D.lgs. 196/2003), Anticorruzione (ISO 37001), ecc.).
La redazione del Modello Organizzativo è particolarmente auspicabile per:
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consentire ai Legali dell’Azienda di difendere al meglio coloro che eventualmente vengano imputati di commettere un reato;
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anticipare con costi maggiormente contenuti la stesura del documento; è lecito presupporre che in un futuro prossimo lo stesso diverrà obbligatorio, quindi con la conseguente affannosa ricerca di professionisti esterni che dovranno coadiuvate l’azienda.
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Dove e come agire
Prima considerazione: come sono valutati i rischi "puri"?
La prima cosa da notare è che il "Risk Management" è generalmente focalizzato sui rischi derivanti da cause fisiche o legali (es. disastri naturali, incendi, morti e processi penali... attenzione che i rischi legati alla sicurezza e salute dei lavoratori e/o al danno ambientale potrebbero comportare addirittura la chiusura degli impianti!).
E' però bene ricordare che nel "Risk Management" deve sempre essere considerata attentamente anche la gestione dei rischi finanziari dell'impresa, sotto ogni aspetto (v. oltre).
Detto ciò, gli amministratori dell’Azienda (ed il Revisore) devono subito verificare:
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SE e COME sono stati valutati i rischi
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QUALI rischi sono stati trasferiti (del tutto o in parte con le relative motivazioni)
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QUALI rischi sono mantenuti in proprio (con le relative motivazioni)
In altre parole COME è stato realizzato il Piano di Risk Management ed il piano di Disaster Recovery ed inoltre:
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QUANDO il Piano viene aggiornato
LE DOMANDE
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Le polizze assicurative sono aggiornate? I massimali sono congrui ai valori in gioco? Si/No... verifica!
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Le percentuali di risarcimento/ franchigie presenti in polizza sono quanto di meglio disponibile sul mercato? Si/No... verifica!
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E' possibile trasferire "nuovi rischi"? Quando si è realizzato il piano assicurativo non è detto che vi fosse la percezione di alcuni rischi (ad esempio il rischio Cyber è diventato focus d'interesse solo da alcuni anni) e che, similmente, fossero disponibili prodotti adeguati a coprirli. Si/No... verifica!.
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Il "Risk Management" viene aggiornato periodicamente anche nella parte assicurativa? (Si/No... verifica!)
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ecc. ecc. ecc.
E' bene ricordare che i "nuovi rischi" non sono sempre legati all'attività aziendale (es. si effettuano lavorazioni pericolose) ma altri fattori di rischio, ad esempio, dovuti a modifiche della legislazione, che possono determinare eventi di discontinutà aziendale (come lo stesso codice della crisi!).
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Seconda considerazione: e i rischi finanziari?
Il "Risk Management" deve necessariamente includere anche l'analisi di:
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"a chi si vende"
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"come si vende"
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"come ci si fa pagare".
Una disattenta selezione dei clienti a cui vendere e/o una cattiva gestione dei crediti commerciali può portare a situazioni molto critiche, anche nel breve periodo!
Il primo elemento da verificare e su cui eventualmente attivare nuove procedure è quello relativo alla selezione dei clienti e alla gestione dei crediti commerciali.
La Legge prescrive che vi sia un’attenta selezione della clientela nonché un’adeguata gestione dei crediti commerciali al fine di garantire quanto più possibile la continuità aziendale.
Gli amministratori che avranno adottato lo "strumento polizza credito" (o avranno quantomeno cercato di adottarlo: per vari motivi che esultano da questo articolo, la polizza credito non va bene per tutte le aziende), in caso di crisi potranno così dimostrare di essersi attivati nell'adeguamento dell'assetto amministrativo e contabile della società!
La polizza credito consente infatti:
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di trasferire il rischio connesso ai crediti commerciali ad una compagnia assicurativa;
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far rientrare velocemente poste economiche che altrimenti sarebbero inevitabilmente destinate alla voce "perdite su crediti" del bilancio;
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migliorare le modalità della gestione commerciale ed economica dell'azienda;
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attivare nuove procedure per la selezione dei clienti e per la gestione degli incassi.
Le procedure previste dall'impiego di una polizza credito sono parte del miglioramento dei processi di gestione dell'azienda ed il servizio fornito da Pico Adviser consiste nell'aiutare quotidianamente le imprese nella gestione della polizza credito.
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