Scade oggi 16 dicembre 2019 il termine per la nomina dell’organo di controllo per le Srl obbligate dal Codice della crisi perchè la richiesta di rinvio all’assemblea di approvazione del bilancio 2019 non è stata accordata. La buona notizia per le "nano imprese" è che gli amministratori sono però tenuti solo a convocare l’assemblea, non anche ad assicurare che l’organo di controllo entri in carica entro tale data.
Nomina dei "controllori" S.r.l.
Le società a responsabilità limitata che rientrano nei parametri previsti dall'art. 2477 c.c. (come modificato dall'art. 379 del D.Lgs. 14/2019) devono nominare l'organo di controllo (sindaco o revisore) entro il 16 dicembre 2019 con assemblea ordinaria dei soci.
La richiesta di rinvio all’assemblea di approvazione del bilancio 2019, avanzata fino all’ultimo, sia dalle imprese che dai commercialisti, non è stata accordata e quindi il termine è rimasto quello inizialmente fissato dal Dlgs 14/2019: 16 dicembre 2019.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Gli amministratori che non provvedono alla convocazione dell’assemblea per la nomina dell’organo di controllo o del revisore sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 2631, comma 1, c.c. (da 1.032,00 a 6.197,00 euro).
L'assemblea salva gli amministratori
Interessante l'articolo pubblicato da ItaliaOggi il 14/12 che, in base a una serie di considerazioni e riferimenti, dice che gli amministratori delle srl nano imprese sono tenuti solo a convocare l’assemblea entro il 16 dicembre per permettere all’assemblea di nominare l’organo di controllo o il revisore ma non anche ad assicurare che l’organo di controllo entri in carica entro tale data. Qualora a seguito dell'assemblea non si possa procedere alla nomina o alla accettazione dell'incarico, per qualsiasi motivo, la responsabilità non ricade, infatti, sugli amministratori che diligentemente hanno provveduto alla convocazione. Nessuna sanzione può, così, essere loro comminata.
Vedi l'Articolo di ItaliaOggi
E i professionisti saranno assicurati?
Si stima in circa 120.000 il numero di Commercialisti, Avvocati e Consulenti del Lavoro che si troveranno ad acquisire nei prossimi 30 gg nuovi incarichi sindacali o di revisore dei conti di PMI.
Questa nuova disposizione legislativa pone un problema dal punto di vista dell'assicurazione della RC Professionale.
Molte compagnie non assicurano infatti questi incarichi e, anche nel caso che siano stati inclusi in polizza, di norma li coprono solo fino al 40/50% del fatturato complessivo del professionista.
E' evidente come questa "nuovo mercato" possa comportare che il professionista sfori il vincolo della percentuale di incarichi sindacali, e quindi di fatto non sarà coperto dall'assicurazione che, come noto, è obbligatoria.
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