Corte di cassazione, sentenza n. 15657/2011 del 20 aprile 2011 - Si allarga lo spettro di applicazione del decreto 231. Anche le imprese individuali rientrano nel campo di applicazione della responsabilità amministrativa di enti e società per i reati commessi dai propri dipendenti.
Corte di cassazione, sentenza n. 15657/2011 del 20 aprile 2011
Si allarga lo spettro di applicazione del decreto 231. Anche le imprese individuali rientrano nel campo di applicazione della responsabilità amministrativa di enti e società per i reati commessi dai propri dipendenti.
Con la sentenza n. 15657/2011 la CC ha sancito: “è indubbio che la disciplina dettata dal Dlgs 231/01 sia senz'altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. “unipersonali”, così come è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore ma che operano nell'interesse della stessa impresa individuale”.
E l'assenza di “alcun cenno riguardante le imprese individuali” all'interno della norma “non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell'area dei destinatari della norma”. Una loro esclusione “potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali anche in termini di ragionevolezza”.
Un'impresa individuale, dopo la sentenza della Cassazione 15657 del 20 aprile 2011, che estende gli obblighi della 231/2001, deve prendersi un consulente, dotarsi di modelli organizzativi e codice etico, dimostrare di avere una organizzazione che impedisca la commissione di reati: e se non lo fa rischia sanzioni pecuniarie e interdittive (per esempio incapacità a contrarre con la p.a., esclusione da albi ecc.).
Quali rischi corre una impresa individuale, che non si sia dotata degli accorgimenti previsti dalla legge 231/2001.
Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato possono essere di natura pecuniaria o interdittiva. Si aggiungono, poi, la sanzione della confisca e della pubblicazione della sentenza. Forse più pesanti ancora sono le sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Si è detto che può darsi che siano più temibili le sanzioni interdittive: si pensi alle situazioni in cui una impresa, ad esempio edile, lavora prendendo appalti o subappalti da pubbliche amministrazioni. L'applicazione della sanzione interdittiva del divieto a contrarre con la p.a. implica la chiusura dell'attività.
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