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Divisione "AEGIS", Servizio di Consulenza Finanziaria Indipendente "Fee Only"

NEWSLETTER MERCATI - 1 Marzo 2012

Situazione di mercato

530 miliardi di euro è la cifra che la Banca Centrale Europea ha deciso di destinare agli istituti di credito europei, dando vita alla seconda tranche di LTRO, dopo la prima erogata a fine dicembre. Si è trattato, ovviamente, di una decisione attesa dai mercati ma la cui entità ha forse superato le stime degli esperti. Non sorprende invece la modalità di erogazione: prestiti triennali “a buon mercato”, ossia all’1%.

Tenendo conto di quanto già concesso nella prima tranche, si arriva alla cifra record di 1000 miliardi, capace, come si è visto di modifica la struttura di mercati, curve, rendimenti e anche politiche comunitarie. Soldi che stanno affossando i tassi di rendimento dei titoli di stato, si veda il caso dei BOT italiani, e che però vengono anche “stipati” dalla banche stesse presso la BCE, i cui depositi sono a livello record. Un altro utilizzo, da parte degli istituti di credito, è quello di pagare i propri debiti in scadenza o di rimborsare quelli più costosi.

Molteplici i punti di vista sulla questione: c’è chi parla apertamente di un vero e proprio effetto “droga” e di una sempre maggior dipendenza delle banche a questi finanziamenti low cost. Secondo questi analisti, non solo non si attiverà nessun effetto sull’economia reale, ma anzi si sta soltanto prolungando una situazione di agonia che, una volta finito l’effetto liquidità, si ripresenterà con ancora maggior vigore.

Altri analisi, sul fronte più ottimista, vedono questi prestiti ponte come un momento di tregua concesso a banche e governi per risolvere i problemi scoppiati nel 2011. Tale “pausa” deve essere corredata da un nuovo quadro di regole di bilancio e da impegni stringenti imposti ai governi.

Il parere di chi scrive è che questa fase di “anestesia” creata dalla BCE, dovrebbe servire a banche e stati per rendere, se possibile, ancora più stringenti le politiche di bilancio per gli stati e ancora più rapidi i processi di deleveraging delle banche, vero problema insoluto che ci si trascina dal 2007-2008. La liquidità può sostenere il mercato anche per i prossimi mesi, tuttavia è possibile che esaurita la spinta propulsiva in atto, via sia un fase meno euforica.

Outlook tecnico:

La struttura tecnica degli indici non muta in modo significativo rispetto all’ottava precedente. I mercati, nella settimana uscente, hanno alternato momenti di debolezza a sedute più euforiche, restando tuttavia al di sotto dei limiti individuati tecnicamente. Si è visto denaro entrare nei paesi emergenti mentre gli sviluppati stanno consolidando le posizioni.

Per ingressi “importanti” sull’azionario, meglio attendere una mini fase di storno, visti anche gli indicatori su livelli elevati. A consigliare prudenza anche i livelli di volatilità sospettosamente troppo bassi (si veda l’indice Vix). Nell’ottava uscente, debolezza per l’oro che soffre della ripresa del Dollaro contro l’Euro. Il quadro suggerisce un atteggiamento favorevole ai mercati azionari ma con maggiore opportunismo nella gestione delle posizioni.

Fonti:

  • Consultique

 

Per maggiori informazioni potete contattarci:

mail: aegis@pico-adviser.com

telefono: 0386/846114

fax: 0386/847815

Chi è il consulente finanziario indipendente.

Il consulente finanziario indipendente (o consulente fee-only, persona fisica o giuridica) è colui che svolge una consulenza sul portafoglio dei clienti, affiancandosi agli stessi nei rapporti con gli intermediari finanziari (quali banche e compagnie assicurative), senza operare in conflitto d’interessi.

Infatti la sua remunerazione non deriva da provvigioni sui prodotti consigliati (come per banche ed assicurazioni), ma il suo unico ricavo e’ dato dalla parcella corrisposta dal cliente (proporzionale al lavoro svolto).

 

E’ una figura professionale simile a quella del commercialista e dell’avvocato.

 

L’attività’ può essere paragonata a quella del medico in quanto, come il medico si occupa della salute del vostro corpo, il consulente finanziario indipendente si occupa della “salute” dei vostri investimenti.

 

Istituzione della professione

Nel nuovo Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, aggiornato al 2009, è stato inserito l'art. 18 bis, relativo ai "consulenti finanziari" con il quale, in recepimento della Direttiva Europea 2004/39/CE detta MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), viene istituzionalizzata la consulenza finanziaria indipendente. Nel 18 bis è prevista l'istituzione dell'Albo dei Consulenti Finanziari che verrà tenuto e vigilato da un Organismo, i cui rappresentanti saranno nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

Al fine di operare, il consulente finanziario indipendente necessita dell’iscrizione al nuovo albo previsto dalla normativa MiFID, che entrerà in vigore non prima di Giugno 2010 oppure al Registro Unico degli Intermediari Sezione B (Broker, come la nostra società) o all’albo commercialisti.

 

AMBITO D’ ATTIVITA’

Il consulente finanziario indipendente Vi consiglia in relazione agli strumenti finanziari più idonei alle vostre esigenze senza operare direttamente sul vostro portafoglio; in poche parole non ha possibilità di mettere mano alle vostre somme. Vi tutela nei rapporti fra voi, le banche o le compagnie assicurative.

 

Servizi

Obiettivi primari sono:

-          aiutare il cliente a comprendere le proprie esigenze;

-          classificarle secondo un ordine di priorità;

-          determinare in maniera realistica il rendimento del portafoglio necessario al perseguimento delle stesse.

 

Vantaggi

Attraverso la figura del consulente finanziario indipendente, il cliente ha:

1 - il vantaggio economico di eliminare i costi occulti presenti all’interno dei prodotti in suo possesso che possono arrivare anche al 3-4% annuo del patrimonio;

2 - di individuare strumenti finanziari più efficienti in termini di costo, di rendimento e di rischio.

 

Il servizio di consulenza indipendente Aegis, attivabile per patrimoni da 300.000-500.000 euro, opera esclusivamente nell’ambito della consulenza pura personalizzata (in quanto le esigenze di ogni cliente sono diverse e particolari), e non ha finalità o obiettivi di vendita prodotti.

 

Per maggiori informazioni potete contattarci:

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QUADRO NORMATIVO

 

Nell’Aprile del 2004 il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea, recependo l’invito della Commissione del 2002, danno vita alla Mifid. Con questa direttiva, la consulenza non è più un servizio accessorio, esercitatile in via teorica da chiunque, ma può essere prestata solo da soggetti autorizzati (si veda art. 67 della direttiva).


Il 29 Ottobre 2007, con delibera 16190, la Consob ha adottato il regolamento recante le norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1198, n. 58 in materia di intermediari rendendo, in tal modo, operative tutte le disposizioni della Mifid in materia.

 

 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha regolato con il decreto 206 del dicembre 2008 i requisiti per l'iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari persone fisiche. A breve verranno anche comunicati dal Ministero i requisiti relativi alle persone giuridiche. Di particolare importanza l'art. 5 del decreto (requisito di indipendenza) nel quale, tra l'altro, si prevede che "per la prestazione di consulenza in materia di investimenti gli iscritti all'Albo non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il servizio".

 

Nel mese di maggio 2009, è stato inoltre approvato dal Parlamento italiano anche l'art. 18 ter, che riguarda le società di consulenza finanziaria e prevede che, oltre ai consulenti finanziari persone fisiche, anche le persone giuridiche (Srl ed Spa) possano prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.
Tali società verranno inserite nell'Albo in un'apposita sezione ad esse dedicata.

 

Il 15 Gennaio 2010 la Consob ha adottato con la Delibera n. 17130 il Regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 in materia di consulenti finanziari persone fisiche e società di consulenza finanziaria.

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