Pico Adviser Group - Le Soluzioni per la salvaguardia e la difesa del patrimonio

Divisione "AEGIS", Servizio di Consulenza Finanziaria Indipendente "Fee Only"Hai cliccato sul banner perchè...

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No, non è questo il posto!
Nessuno fa' miracoli e se ti dice che lo fa...

La Divisione AEGIS invece ti può dire come

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RISPARMIO = GUADAGNO!!

COS’E’ UNA GPF-GPM?

GPM (Gestione Patrimoniale Mobile): gestione di un patrimonio di terzi da parte di un intermediario che investe in valori mobiliari (titoli o strumenti finanziari)

GPF (Gestione Patrimoniale in Fondi): gestione di un patrimonio di terzi da parte di un intermediario che investe in quote di fondi comuni di investimento e/o Sicav.


Osservazioni sulle GPM e GPF

  1. Rispetto ai Fondi Comuni di Investimento (che già sono caratterizzati da spese di gestione) le Gestioni Patrimoniali ne hanno di ulteriori: circa un 2% all'anno di gestione con ulteriori aggravi se sono previste commissioni di incentivo.

  2. Altri costi inerenti alla struttura Gpm-Gpf pari a 3% (questo te lo specificheremo presentandoti la nostra analisi personalizzata)

  3. Impossibilità da parte dell'investitore di verificare in tempo reale i Fondi su cui sono investiti i capitali.

  4. Difficoltà di valutare i rendimenti: essendo dei contratti individuali, tra il sottoscrittore e la società di gestione, non c’è nessun obbligo (come accade per i fondi comuni di investimento) di pubblicazioni dei rendimenti. Quindi quando si acquista una GPF lo si fa al buio, confidando in toto nel gestore.

  5. Molte volte i fondi che compongono il pacchetto della GP, sono quelli della banca stessa, e non di altri emittenti: per cui è difficile trovare giustificazioni ad un sovrapprezzo di commissione. Visti anche i costi nettamente superiori alla media dei fondi oggetto della GPF, tale gestione si carica di ulteriori costi.


GPF o GPM... ma sempre costi!

La GPM/GPF e’ gravata da costi immotivati pari a circa un 5% annuo che possono essere eliminati.

Puo’ essere sostituita da prodotti migliori e piu’ trasparenti, ma che chi li colloca (banche e promotori) tendono a non proporre in quanto in conflitto di interessi.

Il servizio di Consulenza Finanziaria Indipendente della Divisione AEGIS di Pico Adviser analizza i tuoi investimenti e ti consiglia al meglio per eliminare i costi immotivati: il tutto per una tariffa (fee) chiara e predefinita annualmente in base agli impegni e ai risultati ottenuti.

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telefono: 0386/846114

fax: 0386/847815

Chi è il consulente finanziario indipendente.

Il consulente finanziario indipendente (o consulente fee-only, persona fisica o giuridica) è colui che svolge una consulenza sul portafoglio dei clienti, affiancandosi agli stessi nei rapporti con gli intermediari finanziari (quali banche e compagnie assicurative), senza operare in conflitto d’interessi.

Infatti la sua remunerazione non deriva da provvigioni sui prodotti consigliati (come per banche ed assicurazioni), ma il suo unico ricavo e’ dato dalla parcella corrisposta dal cliente (proporzionale al lavoro svolto).

 

E’ una figura professionale simile a quella del commercialista e dell’avvocato.

 

L’attività’ può essere paragonata a quella del medico in quanto, come il medico si occupa della salute del vostro corpo, il consulente finanziario indipendente si occupa della “salute” dei vostri investimenti.

 

Istituzione della professione

Nel nuovo Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, aggiornato al 2009, è stato inserito l'art. 18 bis, relativo ai "consulenti finanziari" con il quale, in recepimento della Direttiva Europea 2004/39/CE detta MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), viene istituzionalizzata la consulenza finanziaria indipendente. Nel 18 bis è prevista l'istituzione dell'Albo dei Consulenti Finanziari che verrà tenuto e vigilato da un Organismo, i cui rappresentanti saranno nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

Al fine di operare, il consulente finanziario indipendente necessita dell’iscrizione al nuovo albo previsto dalla normativa MiFID, che entrerà in vigore non prima di Giugno 2010 oppure al Registro Unico degli Intermediari Sezione B (Broker, come la nostra società) o all’albo commercialisti.

 

AMBITO D’ ATTIVITA’

Il consulente finanziario indipendente Vi consiglia in relazione agli strumenti finanziari più idonei alle vostre esigenze senza operare direttamente sul vostro portafoglio; in poche parole non ha possibilità di mettere mano alle vostre somme. Vi tutela nei rapporti fra voi, le banche o le compagnie assicurative.

 

Servizi

Obiettivi primari sono:

-          aiutare il cliente a comprendere le proprie esigenze;

-          classificarle secondo un ordine di priorità;

-          determinare in maniera realistica il rendimento del portafoglio necessario al perseguimento delle stesse.

 

Vantaggi

Attraverso la figura del consulente finanziario indipendente, il cliente ha:

1 - il vantaggio economico di eliminare i costi occulti presenti all’interno dei prodotti in suo possesso che possono arrivare anche al 3-4% annuo del patrimonio;

2 - di individuare strumenti finanziari più efficienti in termini di costo, di rendimento e di rischio.

 

Il servizio di consulenza indipendente Aegis, attivabile per patrimoni da 300.000-500.000 euro, opera esclusivamente nell’ambito della consulenza pura personalizzata (in quanto le esigenze di ogni cliente sono diverse e particolari), e non ha finalità o obiettivi di vendita prodotti.

 

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QUADRO NORMATIVO

 

Nell’Aprile del 2004 il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea, recependo l’invito della Commissione del 2002, danno vita alla Mifid. Con questa direttiva, la consulenza non è più un servizio accessorio, esercitatile in via teorica da chiunque, ma può essere prestata solo da soggetti autorizzati (si veda art. 67 della direttiva).


Il 29 Ottobre 2007, con delibera 16190, la Consob ha adottato il regolamento recante le norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1198, n. 58 in materia di intermediari rendendo, in tal modo, operative tutte le disposizioni della Mifid in materia.

 

 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha regolato con il decreto 206 del dicembre 2008 i requisiti per l'iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari persone fisiche. A breve verranno anche comunicati dal Ministero i requisiti relativi alle persone giuridiche. Di particolare importanza l'art. 5 del decreto (requisito di indipendenza) nel quale, tra l'altro, si prevede che "per la prestazione di consulenza in materia di investimenti gli iscritti all'Albo non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il servizio".

 

Nel mese di maggio 2009, è stato inoltre approvato dal Parlamento italiano anche l'art. 18 ter, che riguarda le società di consulenza finanziaria e prevede che, oltre ai consulenti finanziari persone fisiche, anche le persone giuridiche (Srl ed Spa) possano prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.
Tali società verranno inserite nell'Albo in un'apposita sezione ad esse dedicata.

 

Il 15 Gennaio 2010 la Consob ha adottato con la Delibera n. 17130 il Regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 in materia di consulenti finanziari persone fisiche e società di consulenza finanziaria.

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