Conciliatori D.M. 180/2010: assicurazione obbligatoria
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2010 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale della Giustizia 18/10/2010, n. 180 "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28."
DEFINIZIONI
- "mediazione": l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- "mediatore": la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- "conciliazione": la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- "organismo": l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;
All'interno del Decreto n. 180 troviamo un'importante requisito per coloro che vogliono iscriversi all'Albo dei Conciliatori:
CAPO II Registro degli organismi
Articolo 4: Criteri per l'iscrizione nel registro
b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;
La soluzione assicurativa che Vi proponiamo recepisce interamente le prescrizioni normative ed offre, in aggiunta, garanzie anche per la conduzione dei locali dove si svolge l’attività di conciliazione.
Nel dettaglio la polizza prevede:
RC professionale dell’ Organismo di Mediazione. La polizza copre tutti i rischi collegati e comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione. La polizza tiene indenne l'assicurato e ricomprende ogni somma,nel limite del massimale annuo di 500.000,00 euro, che questi sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di fatto, di errore o di omissione, dell’assicurato o, anche doloso, dei suoi ausiliari e preposti commessi nell’esercizio dell’attività connessa al servizio di mediazione, nonché per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti, a qualsiasi titolo, dallo svolgimento del servizio medesimo.
DURATA DELLA POLIZZA: 12 mesi, con tacito rinnovo
MASSIMALE: € 500.000,00 per sinistro/anno
FRANCHIGIA: € 1.500,00 per sinistro
GARANZIA AGGIUNTIVA
• Nel limite del Massimale, la copertura è estesa alla RCT/O derivante dalla conduzione dei locali dove si svolge l’attività di conciliazione.
• In caso di cessazione dell’attività, 2 anni di copertura postuma.
PREMIO LORDO DI POLIZZA
Pico Adviser offre due polizze, entrambe che rispondono ai requisiti di legge, entrambe prevedono un premio minimo di polizza.
La prima polizza è basata sull’ammontare degli introiti (previsti) dell’organismo di conciliazione, e il premio è poi soggetto a regolazione attiva sulla base del fatturato annuale conseguito dal Contraente.
La seconda polizza prevede invece un premio fisso di per ogni conciliatore che compone l'ente (minimo 5 conciliatori) e non è soggetto a regolazione.
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NOVITA'!
E' oggi possibile assicurare il singolo professionista che collabora da “esterno” con un Ente di Conciliazione. Per quanto riguarda questa polizza individuale, rispetto a quella per l’ente, cambiano solo alcuni valori relativamente alle franchigie, ma i contenuti sono i medesimi.
La tariffa (comprensiva di imposte) è di € 280 (per ognuno).
PERCHE ASSICURARSI SE SI COLLABORA CON UN ENTE
che è già assicurato per Legge???
Il DM180 prevede l’obbligatorietà della polizza per gli organismi, ma i professionisti “esterni” potrebbero risultare non assicurati: quando, ad esempio, la polizza dell'ente è “nominativa” (che prevede quindi l’inserimento in polizza dei nomi di tutti i professionisti) e l’ente non abbia comunicato (anche in buona fede, ci si potrebbe esser dimenticati...) alla Compagnia il nuovo collaboratore.
Risulta pertanto consigliabile per un professionista che collabora con più organismi dotarsi autonomamente della polizza per esser così sicuro che eventuali richieste di risarcimento non gli vengano in capo.
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